Agriturismo: nuove regole a tutela del territorio rurale toscano

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Ridefinire l’accoglienza negli spazi aperti a tutela del territorio rurale toscano. Questo l’obiettivo della proposta di legge sulla disciplina dell’ospitalità agrituristica in Toscana, nata da una proposta di iniziativa consiliare del Partito democratico, che vede primo firmatario Gianni Anselmi (Pd) e da una proposta di Giunta. La proposta di legge è stata licenziata a maggioranza con parere favorevole del Partito democratico e l’astensione di Lega e Gruppo misto, questa mattina in commissione Sviluppo economico e agricoltura, presieduta da Gianni Anselmi. L’atto sarà all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale.
“Facciamo ordine in un settore che lavora e abbisogna di certezze – ha detto il presidente Anselmi -. È importante precisare che la normazione del settore dell’ospitalità in spazi aperti è apparsa necessaria, non solo per dare nuove opportunità a quelle imprese, quanto per delimitare uno spazio di certezza normativa ed evitare una deregolamentazione del settore”.
Per assicurare una maggiore tutela del territorio rurale toscano si introducono nuovi limiti numerici relativi alla superficie minima aziendale, al numero di ospiti (90 per azienda e 6 per ettaro di superficie), al numero di piazzole (tre per ettaro di superficie agricola aziendale con massimo 15 per azienda) e di mezzi (una tenda per piazzola). Si stabilisce poi che i mezzi di soggiorno allestiti dall’imprenditore agricolo devono essere nel limite del 40 per cento e possono rimanere allestiti 180 giorni per anno solare. Sempre nel limite del 40 per cento è ammessa, compatibilmente con la vigente disciplina urbanistica ed edilizia, la dotazione di piazzole fornite di allacciamenti per impianti igienico-sanitari. Si stabilisce poi, che con delibera del Consiglio comunale possono essere individuate aree nelle quali l’ospitalità agrituristica in spazi aperti è vietata.
È stato recepito un emendamento presentato da Anselmi nel quale si chiede che l’ospitalità in spazi aperti, in tende, sia svolta in aziende con una superficie minima di 5 ettari detenuta all’interno di un singolo comune o qualora essa sia costituita da terreni contigui ricadenti in comuni diversi, in due comuni. Si elimina la possibilità di utilizzare ai fini agrituristici volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica e da trasferimenti di volumetrie e si stabilisce che gli impianti igienico sanitari possano essere realizzati in un unico manufatto.
Inoltre, si introduce l’obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche, previsto dalla normativa nazionale per tutte le strutture ricettive e la relativa sanzione in caso di violazione; si chiarisce la possibilità di aggiungere letti supplementari per i bambini di età non superiore a 12 anni nelle camere e nelle unità abitative. Saranno i comuni ad avere la competenza per il controllo sul rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche, mentre il controllo del rispetto del requisito della principalità sarà affidato alla Regione almeno ogni tre anni. Vengono introdotte sanzioni per l’inosservanza della prescrizione sulla comunicazione dati dei flussi turistici per finalità statistiche e nel caso in cui la classificazione della struttura agrituristica risulti non conforme ai requisiti esposti e al livello dichiarato al SUAP (sanzione di competenza della Regione e da essa direttamente introitata).