Commissione Euroepa di Mario Nava

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(ex Direttore presso la Commissione Europea per la Sorveglianza del sistema finanziario e gestione delle crisi) e Giulia Bertezzolo
(Funzionario della Commissione Europea)

Tratto da “ Lessico Finanziario “ di Beppe Ghisolfi – ARAGNO Editore

La Commissione Europea ha sede a Bruxelles e costituisce, insieme al Parlamento Europeo, al Consiglio dell’Unione Europea, alla Banca Centrale Europea (BCE) e alla Corte di Giustizia, uno degli organi princi- pali dell’Unione Europea. Il vertice della Commissione è composto da 28 Commissari (che insieme formano il “Collegio dei Commissari”) nominati in modo da garantire la presenza di un Commissario per Stato membro ma con l’obbligo di promuovere l’interesse generale dell’Unione Europea, non quello del proprio Stato di origine. La Commissione opera in vari settori, come agricoltura, commercio, banche, assicurazioni, educazione, ma con poteri molto diversi. A differenza degli Stati nazionali, l’Unione Europea non ha infatti una competenza generale; non può – in altre parole – agire in qualsiasi settore di rilievo per i propri cittadini. Essa può svolgere solamente le funzioni che le vengono attribuite dai suoi Stati membri. L’Unione Europea non può, per esempio, intervenire se non in modo molto limitato in materia di disoccupazione oppure in materia di difesa (inclusa la lotta al terrorismo) poiché sono competenze che in base ai Trattati spettano per lo più agli Stati membri e non sono stati devoluti all’Unione. Quest’ultima ha invece poteri molto incisivi in materia di concorrenza o commercio, nei quali esercita una competenza esclusiva rispetto agli Stati membri. In modo simile ai governi nazionali, la Commissione Europea costituisce l’esecutivo politico dell’Unione Eu- ropea, ma con la differenza che non poggia su una maggioranza parlamentare che possa garantire l’approvazione degli atti da essa emanati. I Trattati non prevedono infatti un legame diretto tra la composizione della Commissione e il risultato delle elezioni europee, anche se tale risultato deve essere tenuto in considerazione nella nomina del Presidente della Commissione1 e tutti i Com- missari devono ottenere l’approvazione del Parlamento europeo prima di essere nominati. Una delle funzioni principali della Commissione Eu- ropea è la produzione di atti normativi, che svolge assie- me al Consiglio, che riunisce i rappresentanti degli Stati membri dell’Unione Europea e al Parlamento Europeo, che rappresenta (attraverso i parlamentari europei eletti all’interno dei partiti politici che partecipano alle elezio- ni europee) i cittadini europei. In particolare, la Commissione propone (soprattutto di sua iniziativa ma anche su impulso di un determinato numero di cittadini europei o di altre istituzioni europee) al Consiglio e al Parlamento dei disegni di “legge”, che in diritto europeo possono essere principalmente Direttive o Regolamenti. Le Direttive hanno bisogno di una legge nazionale che le trasponga nel diritto nazionale per esplicare i propri effetti; i Regolamenti sono invece di applicazione diretta e non necessitano di alcun atto normativo nazionale di trasposizione. La proposta della Commissione, sia essa Direttiva o Regolamento, viene discussa e modificata dal Consiglio e dal Parlamento fino a quando non si trova un accordo sulla base del quale viene adottato il testo finale.
La predisposizione di proposte legislative è uno dei modi attraverso i quali la Commissione dà esecuzione alle politiche dell’Unione nei diversi settori che le sono affidati dai Trattati. Essa svolge tuttavia anche altre attività, come garantire assistenza tecnica e sostegno ai progetti finanziati dall’Unione Europea. Per fare questo, così come per tutte le altre attività svolte dall’Unione, il bilancio dell’UE è fondamentale e anche in tale contesto la Commissione Europea svolge un ruolo chiave. Essa prepara infatti il bilancio annuale da sottoporre all’ap- provazione del Parlamento e del Consiglio stabilendo le priorità di spesa (unitamente al Consiglio e al Parla- mento) e controlla come vengono usati i fondi (sotto la sorveglianza della Corte dei conti). Oltre al potere d’iniziativa legislativa, all’esecuzione delle politiche dell’Unione Europea e alla predisposizione del bilancio, la Commissione svolge un’altra funzione importante: vigila sull’applicazione delle norme europee. L’Unione Europea stabilisce infatti le regole per l’esercizio di determinate attività nelle materie di sua competenza, ma l’applicazione di tali norme è affidata generalmente agli Stati membri che sono tenuti, secondo quanto previsto dal Trattato sull’Unione Europea, a prendere ogni misura necessaria per favorirne l’attuazione. La Commissione ha però il potere di controllare che tale applicazione sia effettivamente fatta e che sia fatta in modo corretto. Essa non ha tuttavia poteri investigativi. Non può, ad esempio, inviare propri funzionari per verificare che una certa norma sia stata applicata in modo corretto. Per svolgere il suo compito si serve delle informazioni reperibili attraverso i normali canali informativi oppure di quelle fornite dagli Stati membri e dai cittadini (che hanno la possibilità di segnalare alla Commissione casi di mancata o incorretta applicazione delle norme). Qualora ritenga che uno Stato non abbia applicato oppure abbia applicato in modo incorretto le norme europee, la Commissione può avviare una procedura d’infrazione nei confronti dello stesso. L’obiettivo di tale procedura è indurre lo Stato ad applicare correttamente il diritto comunitario, mentre spetta agli Stati membri porre rimedio o risarcire eventuali danni che tale infrazione può aver creato nei confronti dei cittadini. L’organizzazione interna della Commissione riflette la varietà dei settori d’intervento e i diversi poteri che le spettano attraverso le Direzioni Generali, a ciascuna delle quali è affidato uno o più di tali settori. Sono le Direzioni Generali che (in modo simile a quanto avviene nei Ministeri a livello nazionale) svolgono il lavoro tecnico necessario per portare avanti l’attività della Commissione. Le decisioni finali su cosa fare o non fare vengono tuttavia prese dal vertice politico, ossia dal Collegio dei Commissari. Nel settore dei servizi finanziari (banche, assicurazioni e titoli mobiliari) sono i funzionari della “Direzione Generale per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e il mercato unico dei capitali” (DG FISMA) a svolgere tali attività. Essi, ad esempio, preparano le proposte legislative, assistono le amministrazioni statali nell’attuazione dei programmi europei oppure analizza- no la documentazione per capire se sussista o meno una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro. Il settore bancario fa eccezione alle norme generali sulla divisione dei poteri tra Unione europea e Stati membri in alcuni aspetti. A differenza di quanto avviene nella maggior parte degli altri settori (in cui non intervengono direttamente organi europei nell’esecuzione delle norme), l’applicazione delle norme europee in materia bancaria è affidata non solo agli operatori del settore (le banche) e alle autorità nazionali (specialmente autorità di vigilanza e di risoluzione) ma, a partire dal 2014, anche al Meccanismo Unico di Supervisione e, a partire dal 2015, al Meccanismo Unico di Risoluzione. All’interno del Meccanismo Unico di Supervisione, la Banca Centrale Europea (BCE) – responsabile ultima del corretto funzionamento di tale Meccanismo (che riunisce le autorità di vigilanza nazionali e la stessa BCE) – supervisiona direttamente le banche più grandi (cosiddette ignificative) per assicurare che le norme prudenziali europee vengano rispettate. Le autorità nazionali devono invece tenerla al corrente delle attività di vigilanza e delle misure prese nei confronti delle altre banche più piccole (cosiddette meno significative). Su di esse la vigilanza diretta spetta alle autorità nazionali sulla base di norme stabilite a livello europeo (cosiddetto Single Rule Book) ma la BCE ha sempre diritto di intervenire sulle stesse. Nell’ambito del Meccanismo Unico di Risoluzione, che è composto dalle autorità di risoluzione nazionali e dal Comitato Unico di Risoluzione, quest’ultimo (che è un organismo europeo) assicura che le banche di sua competenza diretta siano dotate degli strumenti necessari per gestire in modo ordinato eventuali crisi e, se necessario, interviene nella risoluzione delle stesse per assicurare che vengano minimizzati gli effetti del loro fallimento sull’economia e sulla stabilità finanziaria. Anche per quanto riguarda il controllo sulla corretta applicazione delle norme il settore bancario rappresenta un caso particolare perché non è solo la Commissione ad avere tale potere (come nella maggior parte degli altri settori), ma anche l’Agenzia bancaria europea, creata nel 2010. Quale parte del suo mandato di promuovere la coerente applicazione delle norme europee nei diversi Stati membri e l’armonizzazione delle pratiche tra autorità nazionali, essa ha anche il potere di avviare procedure di infrazione simili a quelle che può avviare la Commissione. A differenza di quest’ultima, l’Agenzia bancaria europea ha poteri investigativi propri, ma può agire solo nei confronti delle autorità nazionali e non nei confronti degli Stati membri.