Tumori, quali agevolazioni e diritti sul lavoro per i malati oncologici?

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Come funzionano, nella pratica, le assenze, i permessi, i congedi e l’indennità di malattia per chi è affetto da un tumore, anche raro

Abbiamo già visto come il riconoscimento di una determinata percentuale di invalidità collegata a una patologia oncologica rara non sia, a norma di legge, considerata incompatibile con il mantenimento di una posizione lavorativa. Ma, la stessa normativa, come si occupa e preoccupa di mettere una persona affetta da tumore raro nelle condizioni di conservare il proprio posto di lavoro e svolgere le proprie mansioni al meglio, essendo tutelato nelle necessità terapeutiche ed eventuali altre esigenze particolari?

Le agevolazioni di cui possono usufruire i lavoratori affetti da un tumore raro e riconosciuti invalidi o con handicap grave e i familiari che li assistono sono regolamentate da norme specifiche e possono essere usufruite sotto forma di ammortizzatori e aiuti differenti.

Se la persona cui è stato diagnosticato un tumore raro non ha ancora un lavoro, l’accertamento di un’invalidità superiore al 46% sarà utile ai fini di una futura assunzione nella quota obbligatoria (variabile a seconda della dimensione dell’azienda) tra coloro che sono iscritti nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. Per legge tale quota di riserva può comprendere anche i lavoratori diventati disabili dopo l’assunzione, purché la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 60%.

Per quanto riguarda la scelta della sede di lavoro, un lavoratore dipendente cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave ai sensi della Legge 104/92 ha diritto di essere trasferito, se possibile, alla sede di lavoro più vicina al suo domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Nei concorsi pubblici, il candidato-vincitore, con invalidità superiore al 67%, ha diritto di precedenza nella scelta della sede di lavoro più vicina al suo domicilio tra quelle disponibili e alla precedenza nella scelta della sede nel caso di trasferimento.

In generale, il malato oncologico raro ha il diritto di essere assegnato a mansioni adeguate alla sua capacità lavorativa, eventualmente riviste in caso di aggravamento delle condizioni di salute, mantenendo il trattamento economico e giuridico corrispondente alle mansioni di provenienza, se più favorevoli. Può chiedere, inoltre, di non essere assegnato a turni di notte presentando al datore di lavoro un certificato attestante la sua inidoneità a tali mansioni, che deve essere rilasciato dal medico competente o da una struttura sanitaria pubblica.

Oltre alla retribuzione o all’indennità di malattia, il lavoratore malato di tumore raro ha diritto a conservare il posto per un determinato periodo stabilito dalla Legge, dagli usi e dal contratto collettivo o individuale, nel caso siano questi ultimi siano più favorevoli. Questo lasso di tempo, variabile da caso a caso, è detto periodo di comporto.

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE, TELELAVORO E SMART WORKING
La persona affetta da tumore che desideri continuare a lavorare dopo la diagnosi e durante i trattamenti può usufruire di forme di flessibilità per conciliare i tempi di cura con il lavoro come ad esempio il part-time o il telelavoro, con riduzione proporzionale dello stipendio, conservando il diritto al posto di lavoro e a ritornare a orario e stipendio pieni quando avrà recuperato la capacità lavorativa.
Se il malato di cancro desidera continuare a lavorare durante le terapie, ma senza recarsi in ufficio, invece, può chiedere al datore di lavoro di svolgere le proprie mansioni da casa, in modalità di telelavoro o smart working. Se la richiesta viene accolta l’accordo sarà formalizzato per scritto e conterrà le attività da espletare, le modalità di svolgimento e un eventuale termine.

INDENNITÀ DI MALATTIA
Il malato oncologico che non sia in grado di assolvere alle proprie mansioni a causa della malattia e delle sue conseguenze ha diritto di assentarsi per il periodo necessario per le cure e terapie fino alla guarigione, a conservare il posto di lavoro (salvo casi particolari, per un periodo di diciotto mesi nel triennio) e a percepire un’indennità commisurata alla retribuzione (a carico del datore di lavoro o dell’INPS, a seconda di quanto previsto dal CCLN di riferimento). Ha, inoltre, diritto a maturare l’anzianità di servizio per tutto il periodo di assenza per malattia.

L’indennità di malattia viene pagata a partire dal quarto giorno successivo all’inizio della malattia fino a un massimo di 180 giorni per ciascun anno solare. I primi tre giorni di assenza per malattia di norma sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno in poi il pagamento è a carico dell’INPS.

Il trattamento economico riconosciuto nel periodo di assenza per malattia diminuisce nel tempo secondo il seguente schema:
– intera retribuzione dall’inizio della malattia e fino al 9° mese compreso;
– 90% della retribuzione dal 10° al 12° mese di assenza;
– 50% della retribuzione dal 13° al 18° mese, termine ultimo per la conservazione del posto.

L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente al datore di lavoro, indicando anche l’indirizzo presso il quale si è a disposizione per eventuali controlli medico-fiscali. Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di rendersi reperibile al domicilio comunicato nelle seguenti fasce di reperibilità:
– dipendenti pubblici: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 di tutti i giorni, inclusi domenica e festivi;
– dipendenti privati: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni, inclusi domenica e festivi.
Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i malati di cancro con invalidità pari o superiore al 67% o i casi in cui l’assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

ASSENZE DURANTE LA MALATTIA
Non esiste una normativa organica che regolamenti specificatamente le assenze causate dalle malattie oncologiche o dalla necessità di sottoporsi ai relativi trattamenti terapeutici. Tuttavia, un lavoratore che non si senta in grado di lavorare, ad esempio, nei giorni immediatamente successivi ai trattamenti oppure che debba assentarsi per visite mediche o esami diagnostici, può usufruire di alcuni strumenti giuridici, che andremo ad analizzare di seguito, per tutelare il posto di lavoro e la retribuzione.

PERMESSI E CONGEDI LAVORATIVI
I permessi e i congedi dal lavoro di cui possono usufruire i lavoratori affetti da un tumore raro e riconosciuti invalidi o con handicap grave e i familiari che li assistono sono di diverse tipologie:
– permessi lavorativi: per il lavoratore con disabilità a scelta 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili, per il familiare 3 giorni mensili frazionabili in ore;
– permessi lavorativi per eventi e cause particolari: un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente a condizione che possa adeguatamente documentare la stabile convivenza con l’assistito;
– congedo per cure agli invalidi: 30 giorni all’anno (anche non continuativi) di congedo, retribuito secondo il regime delle assenze per malattia, per cure mediche connesse con lo stato di invalidità riconosciuta almeno al 50%;
– congedo straordinario biennale retribuito: il lavoratore dipendente che si prende cura del malato portatore di handicap in situazione di gravità ha diritto a un periodo di congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 2 anni;
– congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari: il lavoratore dipendente pubblico o privato ha diritto a un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari fino a un massimo di 2 anni, durante i quali conserva il posto di lavoro, ma non può svolgere alcuna attività lavorativa.

ASSENZA PER TERAPIA SALVAVITA
Anche in questo caso non esiste una normativa generale e onnicomprensiva, tuttavia, alcuni Contratti Collettivi Nazionali prevedono per le patologie oncologiche e per quelle gravi che richiedono terapie salvavita che i giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital, come anche i giorni di assenza per sottoporsi alle cure siano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti e siano retribuiti interamente. Inoltre, alcuni CCNL escludono dal calcolo del periodo di comporto anche ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie salvavita.

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
I CCNL, non sempre ma spesso, prevedono la possibilità di conservare il posto di lavoro anche nei casi in cui l’assenza per malattia determini il superamento del periodo di comporto. Il lavoratore potrà in questo caso usufruire di un periodo (variabile in base al CCNL di settore) di aspettativa non retribuita per motivi di salute e di cura.

FERIE E RIPOSI “SOLIDALI”
Dal 2015 l’Art. 24 D. Lgs. 151/2015 prevede la possibilità di donare giornate di ferie o riposo “solidali” ai colleghi di lavoro in difficoltà per ragioni di salute. La misura, le condizioni e le modalità di esercizio di questo nuovo diritto sono stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali di settore, nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. n. 66/2003.

PENSIONAMENTO ANTICIPATO
Per il calcolo degli anni di servizio ai fini pensionistici, i lavoratori cui sia stata riconosciuta un’invalidità civile superiore al 74% (esclusi i titolari di pensione o di assegno di invalidità) hanno diritto al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido, fino a un massimo di 5 anni complessivi.

LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI
La Legge 81/2017 (ovvero il cosiddetto Jobs Act) ha disciplinato in maniera più organica, anche se ancora insufficiente rispetto alle esigenze, la tutela dei lavoratori malati oncologici iscritti alla gestione separata INPS. Questi ultimi infatti, se costretti a sospendere anche solo temporaneamente l’attività lavorativa a causa della patologia e delle terapie oncologiche, hanno diritto all’indennità di malattia (massimo 61 giorni/anno) ed eventualmente all’indennità di degenza ospedaliera (massimo di 180 giorni/anno).

Inoltre, nel caso in cui la malattia sia di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia, fino ad un massimo di due anni. Tuttavia, decorso tale termine, il lavoratore sarà tenuto a versare a rate i contributi e i premi maturati durante la sospensione.