38 Daspo a ultrà Juve, anche decennali

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Il Questore di Torino ha irrogato 38 provvedimenti Daspo, dei quali 15 con obbligo di firma, nei confronti degli esponenti di rilievo delle tifoserie ultras della squadra Juventus F.C., coinvolti a vario titolo nell’operazione ‘Last Banner’, condotta dalla Polizia di Stato.
Di questi provvedimenti Daspo, per la prima volta in Italia, quattro hanno durata decennale e riguardano altrettanti capi ultrà coinvolti nel blitz scattato lo scorso 16 settembre che aveva portato all’esecuzione di 12 misure cautelari.

Tra i provvedimenti disposti dal questore di Torino, Giuseppe De Matteis, stati emessi 12 Daspo con obbligo di comparizione, irrogati nei confronti di altrettanti soggetti, cui sono state applicate misure cautelari, per il reato di estorsione e, per alcuni di loro, anche per associazione a delinquere e auto riciclaggio. Tra questi compaiono i capi dei gruppi ultras Drughi e Tradizione, destinatari di Daspo della durata di 10 anni, con altrettanti anni di obbligo di comparizione.

Agli stessi sono stati applicati anche i divieti introdotti dal decreto sicurezza bis, sussistendo a loro carico condanne pregresse per delitti non colposi. Anche due dei più stretti collaboratori del capo ultras dei Drughi sono destinatari di Daspo della durata di 10 anni con obbligo di comparizione della stessa durata. I restanti provvedimenti hanno una durata che va dai 7 ai 6 anni.

Altri 3 Daspo con obbligo di comparizione, della durata di 5 anni, sono stati irrogati nei confronti di altrettanti soggetti denunciati a vario titolo per violenza privata e associazione a delinquere. Infine, sono 23 i Daspo senza obbligo di comparizione, tutti con durata quadriennale, emessi nei confronti di persone indagati a vario titolo per violenza privata e associazione a delinquere.

“Il Daspo è un provvedimento importantissimo perché toglie la leadership ai capi ultrà all’interno delle curve”, spiega Carlo Ambra, dirigente Digos. La nuova normativa sul Daspo, introdotta dal decreto sicurezza bis, dà la possibilità di inserire nel provvedimento i divieti applicabili all’avviso orale o alla sorveglianza speciale previsti dal codice antimafia, come per esempio il divieto di possedere e usare apparati di comunicazione radio trasmittente o telefonini e qualsiasi tipo di arma anche a modesta capacità offensiva, armi giocattolo ma anche miscele irritanti come spray al peperoncino.