Alberi, foglie e rami: cosa dicono codice civile e sentenze?

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Gli alberi di regola non possono essere abbattuti, a meno che non siano ammalati o creino una situazione di pericolo per persone e cose, oppure quando non rispettano le distanze dal confine di proprietà.
L’operazione, in certi casi, potrebbe necessitare del rilascio di autorizzazione comunale; la normativa però varia da Comune a Comune.
La legge non stabilisce un’altezza massima alle quali devono essere mantenuti gli alberi; se però essa crea grave pericolo alla proprietà confinante, questa può agire giudizialmente con una causa per “denuncia di danno temuto”
Le piante da frutto, così ha sentenziato la Corte di Cassazione, deve essere mantenute a un’altezza non superiore a 2 metri e mezzo.
Per le distanze dal confine è utile verificare i regolamenti comunali o usi locali; in difetto il codice civile prevede che per gli alberi ad alto fusto (pini, cipressi, noci) la distanza sia di 3 metri dal confine. Per quelli di non alto fusto ( i cui rami si diffondono a un’altezza non superiori ai 3 metri) la distanza è di un metro e mezzo.
La Corte di Cassazione è stabilito che se le foglie che cadono dagli alberi del giardino confinante con il Condominio ostruiscono gronde e tombini, si può chiedere al vicino il rimborso delle spese sostenute per liberarli.
Così il condomino sul cui balcone cadano una notevole quantità di foglie provenienti dalle piante rampicanti del terrazzo di sopra, può chiedere al Giudice che ordini la rimozione degli arbusti o comunque il risarcimento del danno.
Il proprietario del fondo sul quale si protendono i rami può costringere il confinante a tagliarli, e recidere lui stesso le radici che si addentrino nel fondo, salvo che i regolamenti e gli usi locali pevedano diversamente.
Se i rami degli alberi condominiali tolgono luce e aria a un appartamento e sono stati posizionati a distanza inferiore a quella della legge da meno di 20 anni si può pretendere la rimozione degli stessi.

Avvocato Arosio Michela