Anatocismo, di Gianfranco Torriero

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(Vice Direttore Generale dell’ABI)

Tratto da “ Lessico Finanziario “ di Beppe Ghisolfi – ARAGNO Editore

Per anatocismo si intende la produzione degli interessi sugli interessi già maturati e scaduti su una certa somma dovuta. In sostanza, gli interessi scaduti, se non pagati, vanno a sommarsi al capitale dovuto producendo a loro volta ulteriori interessi.
In Italia il codice civile prevede che “… gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”.
Il legislatore italiano è intervenuto più volte per regolamentare l’applicazione degli interessi maturati sul conto corrente, tenuto conto che nel conto corrente bancario è consentito al cliente di evitare pagamenti per cassa. Il conto corrente bancario svolge infatti per il cliente proprio una funzione di “cassa”, che questi utilizza per fare e per ricevere tutti i pagamenti.
In particolare, i rapporti economici derivanti dall’utilizzo dell’apertura di credito (addebiti delle somme usufruite dal cliente, versamenti per ripristino della disponibilità) sono regolati mediante addebiti/accrediti sul predetto conto corrente bancario. Anche il regolamento degli interessi e delle spese inerenti il finanziamento avviene usualmente con addebito sul conto corrente bancario.
Con l’addebito in conto corrente si produce pertanto l’effetto economico del rimborso di quanto utilizzato dal cliente per l’apertura di credito, nonché il regolamento degli oneri del finanziamento stesso. In sostanza, anziché pagare per cassa gli interessi e le spese del finanziamento, il “pagamento” degli stessi si produce con l’addebito in conto.
In genere nei Paesi occidentali, proprio per il fatto che l’addebito in conto è una forma di pagamento, quando si verifica la chiusura o liquidazione periodica del conto pattuita tra le parti (generalmente con cadenza trimestrale), gli interessi non pagati per cassa si vanno a cumulare all’indebitamento.
L’attuale normativa nazionale in materia di produzione degli interessi nelle operazioni bancarie di raccolta del risparmio e di esercizio del credito prevede specificatamente per le aperture di credito in conto corrente e per gli sconfinamenti che:
• gli interessi passivi, cioè quelli che deve pagare il debitore, calcolati al 31 dicembre sono esigibili dalla banca il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve essere comunque assicurato un periodo di 30 giorni dal momento in cui riceve la comunicazione in merito agli interessi debitori maturati prima che tali interessi divengano esigibili;
• gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto al capitale.
Inoltre, la normativa stabilisce diverse modalità per il pagamento degli interessi passivi. In particolare, il cliente può procedere al pagamento:

1 Lo sconfinamento consiste in uno scoperto di conto corrente (nel caso di conto non affidato) oppure nell’utilizzo di somme aggiuntive rispetto a quelle accordate con l’apertura di credito (il cd extra fido).
• direttamente in contanti o con bonifico da altro conto;
• attraverso l’addebito sul conto corrente, a seguito di apposita autorizzazione rilasciata, anche preventivamente, alla banca;
• con i fondi in entrata sul conto.