Biologico. Mipaaf chiarisce aspetti di produzione ed etichettatura, reintrodotto il sovescio

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Firmato dalla Ministra Bellanova il D.M. 3757 che modifica il D.M. 6793 del 18 luglio 2018 relativamente alle rotazioni e alle modalità di etichettatura dei prodotti biologici.
Riguardo le rotazioni, il decreto interviene sui criteri applicativi e la conformità delle rotazioni stesse, superando gli effetti introdotti dal decreto 6793, che imponeva che le colture in alternanza, in una rotazione, dovessero essere delle colture principali, con la conseguenza di rendere meno agevole all’interno delle rotazioni il ricorso alla pratica dei “sovesci”. Il nuovo decreto introduce un criterio per valutare il sovescio “equivalente ad una coltura principale” ed introducendo il maggese come alternativa al sovescio (per gli ambienti aridi). Il decreto in pratica, nell’introdurre il sovescio ai fini dell’avvicendamento di alcune colture seminative biologiche, specifica che questa pratica debba prevedere una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque l’agricoltore deve garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina
della coltura principale successiva. Le rotazioni naturalmente vanno sempre valutate considerando le colture praticate nei due o tre anni precedenti e Il succedersi delle colture deve essere sempre valutato nel complesso della rotazione, fermo restando il principio che una coltura non può tornare sullo stesso terreno, prima che siano state coltivate due colture principali di specie diversa di cui una leguminosa.

Ad esempio, se per due anni si è coltivato frumento duro, nel terzo anno si dovrà dar corso ad almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Il decreto inoltre, interviene sulle procedure autorizzative per l’impiego delle vitamine di sintesi A, D ed E, per i ruminanti, permettendo l’uso di mangimi contenenti tali vitamine ottenute con processi di sintesi e identiche
alle vitamine derivanti da prodotti agricoli, pur richiamando la necessità di ricorrere all’apporto delle suddette vitamine, solo dietro evidenza nell’ambito nel piano di gestione dell’unità di allevamento biologico supportata da una attestazione rilasciata dal parte del veterinario aziendale. Per quanto concerne l’etichettatura dei prodotti biologici si chiarisce che sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall’Organismo di controllo all’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura. Il codice
è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. …».

Infine, il decreto, riguardo i corroboranti, specifica che non sono soggetti ad autorizzazione per l’immissione in commercio, i prodotti impiegati come corroboranti o potenziatori della
resistenza delle piante. I corroboranti non possono essere commercializzati con denominazione di fantasia, devono essere immessi in commercio con etichette recanti indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d’uso, l’identificazione del responsabile legale dell’immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonché la destinazione d’uso che, in ogni caso, non deve essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all’art. 2 del Reg. (CE) 1107/2009.