Bollo auto, occhio alle ricevute: ecco quanto bisogna conservarle

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“Il bollo auto – o tassa automobilistica – è un’imposta riscossa dalle Regioni. Nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, il bollo è riscosso invece dall’Agenzia delle Entrate. Ci sono due modi per contestare una richiesta di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione: o dimostrare che si è già pagato (e ciò necessita ovviamente di una prova scritta) oppure eccepire l’avvenuta prescrizione del relativo credito – spiega La legge per Tutti – La prescrizione non è altro che il decorso dei termini massimi concessi dalla legge al creditore per richiedere il pagamento. Dopo la scadenza di tali termini, alcuna pretesa può essere mossa nei confronti del debitore, anche se questi non ha mai versato le somme dovute”.

Dunque, “chi butta le ricevute del bollo auto o le perde prima che si verifichi la prescrizione del diritto di credito non avrà modo per difendersi dinanzi a un’eventuale contestazione dell’amministrazione. Al contrario, è possibile sbarazzarsi di tutta la documentazione solo dopo che la prescrizione si è compiuta. In tal caso, infatti, non si rischia nulla”.

Ma qual è il termine di prescrizione del bollo auto? Tre anni. “Il termine decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo deve essere versato, e termina quindi il 31 dicembre del terzo anno. Al 1° gennaio del 4° anno successivo a quello di versamento del bollo, il diritto di credito dell’amministrazione è ormai ‘scaduto’ – spiega La legge per Tutti – Ne consegue che le ricevute di pagamento del bollo auto devono essere conservate per 3 anni”.

Ad esempio, “chi ha versato il bollo auto nel 2019 deve conservare le ricevute di pagamento fino al 31 dicembre del 2022, ossia per tre anni a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è provveduto all’adempimento. Chi ha versato il bollo nel 2018 deve conservare la documentazione fino al 31 dicembre 2021 e così via”.

“Attenzione però – si avverte – il termine di prescrizione si compie solo a partire dall’ultima richiesta di pagamento da parte dell’amministrazione. Ogni raccomandata, infatti, interrompe il termine e lo fa decorrere nuovamente da capo a partire dal giorno dopo”.

E “se la Regione o l’Agenzia delle Entrate dovessero chiedere il pagamento del bollo auto a prescrizione già formatasi, il contribuente potrebbe rispondere semplicemente eccependo l’intervenuto decorso dei termini o, se le ha ancora, mostrando le ricevute di pagamento. Se però l’amministrazione non dovesse rispondere o dovesse declinare la richiesta di sgravio, sarà necessario rivolgersi al giudice (la Commissione Tributaria Provinciale) a cui fare ricorso contro l’avviso di pagamento entro 60 giorni. Fino a 3.000 euro, il ricorso può essere presentato anche dallo stesso contribuente senza bisogno dell’avvocato o del commercialista”.