Caso Romandini: il ministro Bonafede ne tragga le conseguenze

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Fa il magistrato e, insieme, l’imprenditore agricolo. Ciò che è severamente proibito da leggi, decreti, sentenze del Consiglio superiore della magistratura persino contro di lui. Ma lui – Camillo Romandini, consigliere presso la Corte d’appello di Roma dopo essere stato giudice al tribunale civile di Chieti – se ne frega, e rimane iscritto sul Registro delle imprese agricole come socio (ben al 43,3%) dell’azienda “Eredi Giannico Michelina, società agricola a.r.l.” come testimonia la più recente visura catastale.

Ora la spiegazione dettagliata della patente illegalità della doppia professione, partendo dall’articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, che cristallizza le incompatibilità di funzioni dei giudici vietando loro con parole chiarissime, l’esercizio di industrie e commerci. Sul caso ben due interrogazioni erano state presentate in Senato nel 2017. Nessuna risposta. Quindi è tornata ora alla carica, con una terza interrogazione al ministro della Giustizia, la deputata Daniela Torto forte di una condanna a carico del magistrato decisa dal Csm.

E infatti, se il ministro Alfonso Bonafede aveva ed ha sin qui taciuto, alla sezione disciplinare del Csm la doppia attività di questo magistrato non era affatto sfuggita, e nel 2018 (un anno dopo le due interrogazioni senza risposta), aveva comminato a Romandini la sanzione della perdita di due mesi di anzianità sia per avere svolto attività imprenditoriale e sia per aver tenuto un comportamento “gravemente scorretto” nei confronti dei giudici popolari chiamati a decidere in un processo davanti ad una corte da lui presieduta.

Vero è che il Csm può autorizzare un magistrato ad esercitare incarichi extragiudiziari, ma in questo caso deve – obbligatoriamente – darne pubblicità in un albo e informarne il Guardasigilli. In questo caso l’albo è stato consultato attentamente e, soggiunge la deputata Torto, ”non vi è tracia di alcuna autorizzazione accordata al dottor Romandini con riguardo alla [sua] attività imprenditoriale”.

Peraltro il Csm aveva esaminato e deciso già nel 2007 un caso praticamente identico, negando ad un giudice l’esercizio di una attività d’impresa e, in particolare, la gestione dell’azienda agricola di famiglia. Come s’era espresso il Consiglio? Ecco, testuale: “Il divieto di esercitare industrie e commerci previsto dall’art. 16 dell’Ordinamento giudiziario non può ritenersi riferito solo all’esercizio di attività industriali e commerciali in senso stretto, ma va esteso a qualsiasi attività che si sostanzi nell’esercizio e nella gestione di una attività economica organizzata al fine di trarne profitto”.

Chiaro, ministro Bonafede? Ne tragga le conseguenze, in primo luogo “valutando se sussistano i presupposti per promuovere l’azione disciplinare”.                                                                                        Di Giorgio Frasca Polara