Codice della strada: ecco le modifiche all’esame del Parlamento

0
67
BICICLETTA
bicicletta

È stato approvato dalla Commissione Trasporti della Camera, in prima lettura, il disegno di legge di modifica del Codice della Strada. La Commissione Trasporti ha, dunque, terminato l’esame della Riforma del Codice della strada, approvando gli ultimi emendamenti e conferendo mandato favorevole al relatore: a breve, quindi, il ddl approderà all’Assemblea della Camera. Tante le novità che, con il sostegno e l’approvazione del Governo, sono state inserite nel testo base, con l’obiettivo di migliorare il trasporto di persone e aumentare la sicurezza, soprattutto dei soggetti vulnerabili.

In particolare, sono state previste zone a traffico limitato o aree pedonali davanti le scuole, almeno negli orari di ingresso e di uscita degli alunni; è previsto il raddoppio delle sanzioni per chi occupa un parcheggio dei disabili senza averne facoltà, oltre all’obbligo di installazione di cinture di sicurezza sugli scuolabus, e l’inasprimento delle multe per chi non rispetta i segnali di stop ai passaggi a livello, oltre ad un aumento delle sanzioni per chi usa il cellulare alla guida.

Diverse anche le novità inserite in Parlamento per incentivare la mobilità ciclistica e personale: si prevede la circolazione in autostrada di moto elettriche, al momento escluse e per la biciclette viene inserita la casa avanzata in prossimità dei semafori e l’obbligo del rispetto di distanza laterale dalle bici in fase di sorpasso.

Con l’ok del Governo sono state introdotte anche norme di semplificazione: si permetterà, in caso di deterioramento della targa, di restituirla ed avere un duplicato, senza dover affrontare le più onerose spese di re-immatricolazione; e si allunga da sei mesi a un anno la validità del foglio rosa, così da poter sostenere fino a tre prove di esame per la patente.

Ora il testo dovrà passare in Aula alla Camera per poi essere inviato all’approvazione del Senato.

Ecco le principali novità del provvedimento di riforma del Codice della strada che consta di 10 articoli:

dimezzamento della sanzione in caso di esito negativo del ricorso al prefetto contro la multa: introdotta anche la possibilità di proporre ricorso al Prefetto inviandolo per via telematica;
servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte: viene eliminato il riferimento al generico servizio di piazza con veicoli a trazione animale nei comuni, che non viene più contemplato nella disposizione e che viene previsto solo come servizio di trasporto nei parchi urbani, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche dal nuovo comma 3 dell’articolo 70 del Codice;
nuovo comma 4-bis all’articolo 158 del codice della strada, che aumenta le sanzioni per la violazione del divieto di sosta e fermata negli spazi riservati alle persone con disabilità (la sanzione per i veicoli a quattro ruote viene elevata ad una somma compresa tra euro 161 ed euro 647; per quelli a due ruote viene elevata ad una somma compresa tra euro 80 ed euro 328);
Viene inoltre elevata la sanzione prevista per il divieto di sosta nelle aree pedonali urbane;
si inaspriscono le sanzioni previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 188 per chi usufruisce indebitamente delle strutture per persone con disabilità;
si aumentano le sanzioni per chi vìola le norme sul comportamento ai passaggi a livello;
Se il passeggero trasportato in un motociclo non indossi il casco, della violazione risponderà il conducente, anche se il trasportato è persona maggiore di anni 18;
qualora il mancato uso delle cinture di sicurezza riguardi passeggeri trasportati maggiorenni, la sanzione amministrativa prevista si applicherà anche al conducente per i veicoli per i quali è previsto l’obbligo di utilizzo delle cinture, con l’esclusione dei conducenti di taxi e di servizi NCC;
Al divieto di utilizzo di mezzi radio-telefonici, si affianca il divieto di uso durante la marcia di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante: aumentate le sanzioni;
Si dispone che sia uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati: la condivisione temporanea non comporta la responsabilità solidale di cui all’articolo 196 del Codice per le violazioni del Codice della strada punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria e il responsabile sarà il conducente del veicolo al momento della violazione, al quale, nei termini per le notifiche previsti dall’articolo 201, deve essere notificato il verbale della avvenuta violazione in quanto effettivo trasgressore;
il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta sarà tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza e valutare l’esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli;
all’articolo 182 viene aggiunto il nuovo comma 9-bis che prevede l’obbligo dei conducenti di velocipedi di età inferiore a dodici anni di indossare e tenere allacciato il casco protettivo;
nuovo comma 12-bis all’articolo 93 del codice della strada, che consente di fornire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento dell’immatricolazione del veicolo, o successivamente in occasione della revisione o di qualsiasi aggiornamento dei documenti di circolazione, per ricevere le notifiche dei provvedimenti previsti dal codice;
non si procederà all’irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l’agente di polizia abbia accertato l’esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito;
nuovo comma 1-bis dell’art. 196 del Codice della strada in base al quale, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, risponde esclusivamente il locatario in solido con l’autore della violazione;
si modifica l’articolo 198 del codice, in materia di molteplicità di violazioni che comportino sanzioni pecuniarie, aggiungendo il comma 1-bis in base al quale, qualora il trasgressore, con la stessa azione od omissione violi più volte la medesima disposizione e tali violazioni non siano immediatamente contestate, ovvero non vi sia preavviso della contestazione, si applica solamente la sanzione prevista per la prima violazione, rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo, in deroga a quanto prevede attualmente il comma 1;
nuovo articolo 12-bis al codice della strada: i comuni potranno, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell’ambito dell’area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi.