Coronavirus: ulteriori misure per contenere l’emergenza contagio

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Nel dpcm 1 marzo 2020 anche disposizioni per l’informazione e la prevenzione su tutto il territorio nazionale. I prefetti assicurano l’esecuzione e monitorano l’attuazione delle prescrizioni

In vigore da lunedì 2 marzo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020.

Il nuovo decreto recepisce e proroga alcune misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, noto come Coronavirus, e introduce ulteriori misure finalizzate a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e garantire uniformità su tutto il territorio nazionale nell’attuazione dei programmi di profilassi.

Il dpcm, adottato su proposta del ministro della Salute sentiti il ministro dell’Interno e altri ministri, all’articolo 5 assegna al prefetto territorialmente competente il compito di:

– assicurare l’esecuzione delle misure urgenti di contenimento del contagio individuate all’articolo 1 nei comuni indicati nell’allegato 1 (si trovano in Lombardia e in Veneto);

– monitorare l’attuazione delle altre misure di contenimento individuate all’articolo 2 per le regioni e le province indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3 (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto; Pesaro e Urbino, Savona);

– monitorare l’attuazione delle misure per l’informazione e la prevenzione su tutto il territorio nazionale individuate all’articolo 3 e delle ulteriori misure previste, sempre per tutto il Paese, dall’articolo 4, relative, tra gli altri punti, al lavoro agile (smart working) e ai servizi educativi.

Il prefetto, che deve informare preventivamente il ministro dell’interno, si avvale se necessario delle Forze di polizia con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i comandi territoriali, dandone comunicazione al presidente della regione e/o della provincia autonoma interessata.

Le disposizioni contenute nel dPcm 1 marzo 2020 sono efficaci fino all’8 marzo 2020, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure.

Dalla sua entrata in vigore cessano di produrre effetti i dPcm del 23 e del 25 febbraio 2020 e ogni ulteriore misura anche contingibile e urgente adottata in base all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6.