Il DDL “#CodiceRosso” è stato definitivamente approvato dal #Parlamento

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Purtroppo anche i recenti casi di cronaca evidenziano come la tutela contro la violenza sulle donne debba costituire per la politica una priorità. Ma il #Governo ha perso un’occasione per una riforma efficace e per raccogliere il contributo costruttivo non solo dell’opposizione ma anche di illustri giuristi, dei rappresentanti delle associazioni che sono stati auditi in Commissione #Giustizia e che avevano indicato le criticità da risolvere. La risposta e’ stata invece quella di fermarsi agli slogan e di non dare risposte concrete.
Per esempio L’obbligo delle Procure di ascoltare la persona offesa entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato è una previsione connotata da eccessiva rigidità: viene tolta al PM la possibilità di valutare la reale urgenza e utilità dell’atto e non si attua una distinzione tra reati di diversa gravità.
Ai fini di tutelare l’interesse della persona offesa sarebbe stato opportuno lasciare al PM maggiore discrezionalità relativamente alle tempistiche con cui procedere “senza ritardo”, così da rispettare quelle che possono essere differenti esigenze psicologiche delle vittime.
Il rischio è inoltre quello di incidere in negativo sull’organizzazione degli uffici giudiziari
– soprattutto nelle piccole #Procure – e non permettere ai magistrati di seguire il criterio di specializzazione, data la difficoltà di provvedere ad atti così importanti in tempi eccessivamente ristretti.

Positivo è l’inserimento – anche a seguito di nostra richiesta – del reato di “#revengeporn”. Ai fini di evitare la divulgazione del contenuto offensivo, si sarebbe potuto altresì prevedere un immediato blocco dei contenuti, con possibilità di inoltrare istanza al gestore del sito internet per l’oscuramento delle immagini lesive, come già previsto per il #cyberbullismo.

Giudichiamo con favore, inoltre, l’accoglimento di emendamenti proposti dal nostro gruppo parlamentare, i quali hanno consentito, in un’ottica di collaborazione con la maggioranza, l’inserimento di fondamentali previsioni.
Tra queste, da segnalare sono l’introduzione del nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, così come l’intervento sul reato di omicidio aggravato da relazioni personali – che adesso consente l’ergastolo anche in caso di relazione affettiva senza stabile convivenza o convivenza non connotata da relazione affettiva – e l’inasprimento delle pene per i delitti di violenza sessuale e violenza sessuale in danno di minori.

Proficua è l’introduzione della possibilità di utilizzare i braccialetti elettronici per sorvegliare le persone colpite da divieto di avvicinamento e indagate o imputate per #stalking, maltrattamenti, lesioni gravi, tentato omicidio; la misura non può però essere applicata per reati per i quali è prevista una pena inferiore a tre anni, quali le minacce gravi e le lesioni non gravi.
La legge non precisa poi che cosa accada se la persona rifiuti di indossare il dispositivo: si rimanda all’articolo sul braccialetto elettronico previsto per chi è agli arresti domiciliari, lasciando dedurre che, in caso di dissenso a portare lo strumento, il divieto di avvicinamento dovrebbe trasformarsi in custodia cautelare in carcere. In questo modo sarebbero però esclusi i reati puniti con pena inferiore ai 5 anni, quali lesioni aggravate dal contesto familiare, violazioni di domicilio, violenza privata. Sul punto la prof.ssa Bonini ha dato diversi spunti tecnici utilissimi che sono stati disattesi.

Durante i lavori in Commissione ed in Assemblea alla Camera abbiamo proposto altri emendamenti – respinti dalla maggioranza – che avrebbero portato ad innalzare il livello di effettività della tutela nei confronti delle donne vittime di violenza.
Tra questi, l’obbligo del Pm di motivare il diniego alla richiesta presentata dalla persona offesa di misura cautelare a carattere protettivo, norma che avrebbe valorizzato il contributo della vittima nella fase investigativa e consentito di comprendere il perché della mancata risposta ad una sollecitazione.
Altro emendamento che sarebbe stato utile approvare, prevedeva di inserire come condizione di ammissibilità per chi volesse accedere al patteggiamento, il fatto di dover risarcire il danno causato alla persona offesa, in modo da limitare l’accesso alla premialità ed evitare alla vittima di avviare una causa civile.

Se dunque da un lato è apprezzabile l’innalzamento della tutela per donne che vivono il dramma di essere vittime di reati che incidono sulla libertà e sulla dignità della persona, dall’altro il Governo mostra ancora una volta la tendenza a voler creare norme che siano bandiera e slogan, non mirando esclusivamente ad assicurare una protezione seria ed effettiva, ma continuando a dare maggiore importanza alla propaganda.