Invalidità civile per minori: la procedura di riconoscimento e le prestazioni economiche

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Indennità di frequenza, di accompagnamento e di comunicazione: ecco le specifiche per i minorenni

Così come in materia di assegni pensionistici per invalidi civili, anche per i minori esistono forme di sostegno alla disabilità. Il riferimento normativo di queste ultime è l’Art. 2 della Legge 118 del 30 marzo 1971 che ha integrato le disposizioni a favore di mutilati e invalidi civili in vigore fino a quel momento e introdotto, per la prima volta in Italia, una definizione precisa dei minori da equiparare agli invalidi civili maggiorenni. Dall’entrata in vigore della Legge 118 in poi è stato considerato invalido civile qualsiasi cittadino di età inferiore ai 18 anni affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, con difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti scolastici e delle funzioni tipiche dell’età interessata.

Così come, dunque, per i cittadini compresi tra i 18 e i 65 anni, la valutazione dello stato di invalidità viene parametrata sulla capacità lavorativa residua, a seguito di patologia o minorazione fisica, allo stesso modo per i ragazzi possono essere affetti da una patologia rara ma non per questo necessariamente invalidi. Dipende tutto dalle ‘capacità scolastiche’ presenti o meno.

Analogamente a quanto previsto per gli adulti affetti da una patologia rara, per avere accesso agli ammortizzatori sociali e alle agevolazioni fiscali previsti dal riconoscimento di un’invalidità civile, è necessario procedere con la richiesta a un medico abilitato del certificato introduttivo attestante le infermità invalidanti, prima, e la visita di accertamento gestita dall’INPS, poi (entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per malattia rara o entro 15 giorni dalla trasmissione telematica per tumore raro). L’iter per ottenere l’invalidità civile, è esattamente lo stesso descritto per i maggiorenni all’interno del nostro Sportello legale OMaR l’unica differenza significativa è che per i minori non sono previste percentuali differenti a seconda delle capacità residue ma vi è semplicemente un riconoscimento e meno dell’invalidità civile.

Una volta certificata l’invalidità civile, al minore affetto da patologia rara possono essere riconosciuti due diversi sussidi, alternativi tra loro, l’indennità di accompagnamento o l’indennità mensile di frequenza. L’assegnazione di una delle due indennità dipende dalla valutazione operata da parte dell’Istituto previdenziale, sulla base dei certificati medici allegati, che espongono il panorama dei singoli casi di specie.

INDENNITÀ DI FREQUENZA PER MALATI RARI MINORENNI
Spetta di diritto ai malati rari con meno di 18 anni che presentino difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni tipiche della loro età, nonché ai minori con problemi di udito. L’obiettivo primario che l’indennità cerca di raggiungere è l’agevole inserimento scolastico del minore. Per questo la sua erogazione è sospesa nel caso in cui il minore si astenga dalla frequenza scolastica, per esempio, a causa di un ricovero continuativo o permanente.

I requisiti che devono ricorrere, dunque, ai fini dell’ottenimento dell’assegno previdenziale, sono:
– la minore età,
– l’affezione di determinate patologie che interferiscano con la normale “capacità scolastica” dei soggetti,
– la frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di corsi di formazione professionale, nonché trattamenti terapeutici o di recupero in centri specializzati,
– l’invio all’INPS di apposita domanda, allegando il certificato medico che attesti le patologie del minore, i cicli terapeutici eseguiti e la frequenza ai corsi di studio o di formazione professionale.

L’indennità di frequenza, che per il 2019 ha un importo previsto di 285,66 euro al mese (con un limite di reddito complessivo di 4.906,72 euro), viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. L’assegno copre 9 delle 12 mensilità che compongono l’anno solare, in coerenza con la durata dell’anno scolastico.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER MALATI RARI MINORENNI
È concessa a seguito del riconoscimento di un’invalidità totale, che si ha quando il minore non sia in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Essendo connessa alle difficoltà motorie del minore, la stessa è
– erogata per 12 mensilità,
– indipendente dai requisiti di reddito,
– indipendente dall’età del soggetto: infatti, al compimento del 18 esimo anno d’età, l’indennità continuerà a essere erogabile a suo favore nel caso in cui sussistano ancora le esigenze precedenti.

L’importo mensile dell’indennità di accompagnamento, erogato per 12 mesi all’anno, per il 2019 è pari a 517,84 euro. Qualsiasi sia l’età dell’invalido, maggiorenne o minorenne, l’erogazione viene però sospesa nel caso in qui quest’ultimo sia ricoverato in un istituto con pagamento della retta a carico dello Stato o di altro Ente Pubblico.

In entrambe i casi, a rivalutazione annuale dell’importo dell’assegno è disciplinata dall’Art. 54, comma12, Legge 449 del 27 dicembre 1997, secondo la quale la rivalutazione è calcolata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall’ISTAT.

Per al malato raro che sia stato accertato, durante la minore età, come invalido civile, si dovrà ripresentare istanza per l’accertamento dell’invalidità civile in prossimità del compimento del diciottesimo anno di età. Tale adempimento è doveroso anche qualora al minore sia stata accertata una patologia stabilizzata o progressiva che abbia dato titolo all’indennità di accompagnamento o di comunicazione e per la quale, in genere, si dovrebbe essere esclusi da qualsiasi tipo di “rivedibilità”.

Superata la maggiore età, l’indennità di frequenza può essere convertita, con una nuova richiesta all’INPS in pensione di inabilità (prevista nel caso di patologia incompatibile col lavoro) o in assegno d’invalidità (previsto nel caso di concomitanza con una posizione lavorativa) che ha lo stesso importo dell’assegno erogato ai minori ma spetta per 13 mensilità ogni anno, con un limite reddituale variabile a seconda della percentuale d’invalidità: 4.906,72 euro con una percentuale compresa tra il 74 e il 99% e 16.814,34 con invalidità al 100%, per il 2019.

Esistono poi alcuni benefici economici specifici per invalidità sensoriali, che possono essere manifestazione o causa di una malattia rara o un tumore raro, ovvero per sordi civili, ciechi civili e ciechi parziali.

INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE PER I SORDI CIVILI
A favore dei sordi civili, ovvero coloro che sono affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, l’Art. 4 della Legge 508 del 21 novembre 1988 ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 1988, l’indennità di comunicazione per 12 mensilità. Per il 2019 l’importo mensile d’indennità di comunicazione è di 256,89 euro, senza limiti reddituali.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER CIECHI CIVILI ASSOLUTI
L’art. della Legge 406 del 28 marzo 1968, inoltre, ha stabilito che hai ciechi civili assoluti (ovvero con residuo visivo 00 in entrambi gli occhi con eventuale correzione), di qualsiasi età, venga assegnata un’indennità d’accompagnamento speciale che, per il 2019, è pari a 921,13 euro, erogati per 12 mensilità, senza alcun vincolo di reddito.

PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE PER CIECHI CIVILI PARZIALI
L’Art. 3 della già citata Legge 508 del 21 novembre 1988 ha istituito la creazione di un’indennità speciale per i ciechi civili parziali, ovvero coloro cui sia stato riscontrato un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore (cosiddetti ventesimisti), anche con eventuale correzione, per causa congenita o contratta. L’importo mensile della pensione, uguale per tutte le età e invariato anche in caso di ricovero, per il 2019 è fissato a 210,61 euro, senza alcun limite di reddito. L’erogazione dell’indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l’indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra. L’indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali maggiorenni.