Invalidità: come viene calcolata la percentuale

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A partire dal Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, tutte le informazioni sulle percentuali d’invalidità derivanti da una o più patologie

Quando si parla di agevolazioni per i malati rari e le loro famiglie, soprattutto in campo lavorativo e fiscale, spesso la condizione che viene posta è quella di riconoscimento handicap grave ai sensi della Legge 104/92 oppure, meno di frequente, la certificazione di invalidità in una determinata percentuale. All’interno della nostra sezione “Invalidità civile, esenzioni e diritti” sono già sintetizzate le diverse percentuali di invalidità e i benefici correlati a ciascuna ma vogliamo fare chiarezza anche su come viene calcolata la percentuale attribuita a ciascuno, in base alla patologia o alle patologie.

OGNI PATOLOGIA UNA PERCENTUALE

Con Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992 il Ministero della Sanità ha diffuso la tabella, articolata in cinque parti, indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti tutt’ora in vigore.

La nuova tabella – si legge nel testo del DM – fa riferimento all’incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa secondo i criteri della normativa vigenti. Pertanto richiede l’analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa. La tabella – prosegue il Decreto – elenca sia infermità individuate specificamente, cui è attribuita una determinata percentuale “fissa”, sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione.

Da notare però che il valore fisso rappresenta esso stesso una percentuale di riferimento che può essere ridotta o aumentata di cinque punti in rapporto alla condizione specifica del soggetto in esame. Rimane quindi, in qualsiasi caso, un aspetto di discrezionalità affidato alla Commissione medica giudicante.

Molte altre infermità – specifica infine la norma – non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate. Tra queste ultime, occorre sottolineare, rientrano tutte le malattie rare.

A questo link è possibile scaricare la Tabella delle percentuali di invalidità ordinata per apparati contenuta nel DM del 5 febbraio 1992. All’interno del testo completo del Decreto Ministeriale, nell’Allegato 1, sono contenute, inoltre, anche la tabella ordinata per fasce percentuali d’invalidità e la tabella di correlazione dei numeri di codice con quelli della classificazione internazionale delle menomazioni dell’O.M.S.

CALCOLO DELLA PERCENTUALE COMPLESSIVA

Per la determinazione definitiva di una percentuale di invalidità, quindi, la Commissione medica dovrà attenersi a quanto previsto dal Decreto, con il margine discrezionale di ±5% che abbiamo già visto.

NEL CASO DI INFERMITÀ UNICA
La percentuale di base della invalidità permanente, in caso di infermità unica viene espressa utilizzando o la percentuale fissa di invalidità presente in tabella, quando l’infermità corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare (colonna “fisso”), oppure alla misura percentuale di invalidità individuata dalla Commissione rimanendo all’interno dei valori di fascia percentuale che la comprende, quando la patologia sia elencata in tabella con fascia minima e massima (colonna “min-max”).

Come già precisato, per le malattie rare e tutte le altre patologie che non siano elencate in tabella, l’infermità viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto a infermità analoghe e di analoga gravità.

NEL CASO DI INFERMITÀ PLURIME
Per persone affette da più patologie o unica patologia che causa infermità multiple, il DM prevede che, valutata separatamente ogni singola menomazione, si proceda a una valutazione complessiva, che non deve consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali.

Dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione – si legge nel testo – si esegue un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula (ndr conosciuta come formula di Balthazard) espressa in decimali:

IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2)

dove l’invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto.

In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo, tramite una apposita tavola di calcolo combinato di cui ogni Commissione potrà opportunamente disporre.

Nel caso di infermità plurime concorrenti, ovvero che interessano lo stesso organo o apparato (per esempio, nel caso di menomazioni oculari, acustiche, articolari, etc), nella maggior parte dei casi queste vengono giudicate tenendo conto delle sole percentuali all’interno delle tabelle. Nel caso in cui questo non sia possibile, viene invece utilizzata la cosiddetta formula Salomonica secondo la quale la percentuale complessiva di invalidità sarà data dalla media tra la somma delle singole invalidità e il risultato del calcolo riduzionistico illustrato sopra, secondo la seguente formula:

IT = (ST + FP) / 2

dove l’invalidità totale finale IT è uguale alla metà della somma tra il totale delle percentuali delle singole invalidità ST e il prodotto del calcolo derivante dall’applicazione della formula di Balthazard FP.

È importante precisare che nella valutazione complessiva non incidono infermità con percentuale inferiore al 10%, tranne nel caso in cui esse risultino concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese in fasce superiori.

Infine, nel caso in cui le patologie plurime concorrenti incidano su un sistema organo-funzionale già menomato da un’invalidità che non abbia alcuna relazione con l’invalidità civile, il calcolo della percentuale complessiva d’invalidità viene effettuato tramite l’applicazione del cosiddetto metodo Gabrielli, secondo la seguente formula:

I = (A1 – A2) / A1

dove l’invalidità totale I è determinata dalla sottrazione dal grado di invalidità preesistente A1 del grado di attitudine residuato dopo la nuova invalidità A2, divisa per la percentuale d’invalidità “di partenza”.

Riepilogato tutto questo è comunque importante precisare, per non spaventare nessuno, che in alcun caso ai pazienti vengono chiesti calcoli di questo tipo ed è interamente la Commissione medica di valutazione a occuparsene. Rimane tuttavia interessante conoscere il meccanismo di calcolo e capire anche da quali valori tabellari questi partono.