Iva: sono imponibili le prestazioni didattiche erogate dalle Scuole guida

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019, ha chiarito che sono imponibili Iva le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida, non potendo scontare il regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 20), Dpr. n. 633/1972, in quanto non più rientranti tra le prestazioni scolastiche.

L’art. 132, paragrafo 1, della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, individua, tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’Iva, alla lett. i), “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da Enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri Organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”.

Ai sensi della lett. j), sono esenti da Iva anche “le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico e universitario”.

Con la Sentenza 14 marzo 2019, Causa C-449/17, la Corte di Giustizia Ue ha interpretato la nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, di cui al citato art. 132, paragrafo 1, lett. i) e j), stabilendo che la stessa “include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che (…) mediante tale nozione il Legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozione di ‘insegnamento scolastico o universitario’ ai fini del regime Iva, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.

Dunque, a parere dei Giudici comunitari, “l’insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, (…), pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”. Sulla base di tali considerazioni, secondo la Corte di Giustizia UE, “la nozione di ‘insegnamento scolastico o universitario’, ai sensi dell’art. 132, paragrafo 1, lett. i) e j), della Direttiva n. 112/2006 deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una Scuola guida, (…), ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle Categorie B e C1, di cui all’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida”.

Ciò posto, l’Agenzia ha ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza della medesima Corte, le esenzioni “costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, volte ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’Iva da uno Stato membro all’altro”. I termini con i quali sono state designate le esenzioni “devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al Principio generale stabilito dall’art. 2 della Direttiva stessa, secondo cui l’Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo”. In forza dei suddetti Principi e in considerazione della valenza interpretativa della richiamata Sentenza Ue, da cui discende l’efficacia ex tunc della stessa, l’Agenzia ha ritenuto che lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida debba considerarsi imponibile agli effetti dell’Iva.                                                                fonte https://www.entilocali-online.it