La banca può dare ad altri i dati dei clienti?

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La legge sulla privacy stabilisce che il trattamento dei dati del cliente può essere fatto solo dal soggetto indicato nel contratto (il cosiddetto «titolare del trattamento dei dati»).

È previsto il divieto di cedere i dati a terzi salvo che non vi sia il consenso del cliente. La cessione può comunque avvenire solo per le finalità del contratto stesso, ossia per la sua esecuzione.

Le banche, quindi, si fanno autorizzare in anticipo dai propri clienti e ne raccolgono il consenso alla cessione, in favore delle società di recupero crediti, di tutte le informazioni rilevanti alla riscossione (come nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, presenza di fideiussioni, rate già pagate e rate da versare, esposizione debitoria, ecc.).

In ogni caso, la cessione deve avvenire in modo trasparente: ossia previa informativa data al cliente alla sottoscrizione del contratto stesso.

Ma che succede nel caso in cui la banca ceda il proprio credito ad un altro istituto? Secondo la Cassazione, non viola la privacy del cliente la banca che cede un credito e comunica al terzo i dati del debitore. Spetta al danneggiato dimostrare che il trattamento delle informazioni personali ha ecceduto il criterio di minimizzazione nell’uso dei dati personali.

In merito all’asserita violazione della privacy, la Cassazione ha ricordato che il trattamento delle informazioni personali effettuato nell’ambito dell’attività di recupero crediti è lecito purché, avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell’uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati.

Sintesi articolo estrapolato dal sito laleggepertutti.it