L’edilizia sociale come vettore della rinascita urbana

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Previsto dall’articolo 53 del Disegno di legge di bilancio 2020, al vaglio del Senato, il programma innovativo nazionale per la rinascita urbana mira a porre l’edilizia sociale al centro delle proposte di rigenerazione di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati in un’ottica di sostenibilità e senza consumo di nuovo suolo, secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Ue. In particolare, la relazione illustrativa del provvedimento spiega che la norma persegue, nel contempo, le finalità di riduzione del fabbisogno abitativo di edilizia sociale, con attenzione a quella pubblica, del miglioramento del livello della qualità della vita degli abitanti, in un’ottica di innovazione, soprattutto per quanto attiene allo sviluppo di pratiche e di modelli per la gestione dei patrimoni e di welfare urbano, promuovendo, in tale ottica, un programma per la qualità dell’abitare. Le specifiche finalità da esso perseguite sono:

– riqualificare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, con attenzione a quello a totale carico dello Stato e incrementarne la disponibilità, guardando anche agli aspetti gestionali;

– rigenerare in maniera strutturale e duratura il tessuto socio – economico;

– incrementare l’accessibilità materiale e immateriale sia degli edifici che degli spazi e dei servizi, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati;

– migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.

Tale Programma, inoltre, rappresenta un’opportunità di scambio di prassi, di progetti e di misure, per i soggetti partecipanti, considerate le varie specificità delle Regioni e dei Comuni ed è rivolto alle città metropolitane, alle città capoluogo di provincia, alla città di Aosta e alle città medie con più di 60.000 abitanti, in quanto luoghi caratterizzati da fenomeni di marginalità, con carenza di adeguata infrastrutturazione, di alloggi sociali, in riferimento alle categorie più disagiate, con scarsa presenza di servizi. La norma prevede che, con decreto del Mit, di concerto con il Mef e con il Mibact, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, siano disciplinati i termini, i contenuti, le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che i suindicati enti dovranno trasmettere allo stesso Mit, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale. Con il medesimo decreto, inoltre, dovrà essere definita l’entità massima del contributo riconoscibile, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell’utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 2017 n. 127 (in GU 14 aprile 2018 n. 87). Ai fini della valutazione delle proposte, istituisce presso il Mit, un’Alta Commissione e ne individua i componenti. La norma dispone, infine, che in relazione agli interventi del Programma ammessi al finanziamento, i Comuni possano prevedere l’esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.