Legittimo l’accesso ai messaggi di posta elettronica scambiati dai commissari di un concorso pubblico

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Ebbene, secondo i giudici amministrativi abruzzesi, che fanno riferimento anche alla precedente giurisprudenza (cfr. Tar Firenze sentenza 1375 del 2016; Consiglio di Stato 1113 del 2015), è’ legittimo l’accesso ai messaggi di posta elettronica scambiati dai commissari di un concorso pubblico in quanto hanno avuto a oggetto l’esercizio di funzioni pubblicistiche e non possono essere qualificate come corrispondenza privata, salva la possibilità, in sede di acquisizione, di stralciare frasi che esulano del tutto dalla questione in esame.

Il caso era stato originato dal diniego all’accesso agli atti dell’Università resistente: “questa amministrazione, pur consapevole degli obblighi imposti ex lege 241/1990, non ha potuto soddisfare la richiesta della ricorrente non essendo in possesso del materiale in questione. Difatti, le e-mail reclamate sono intercorse esclusivamente tra i membri della Commissione i quali hanno fatto uso di computer privati né le mail in parola sono pervenute o acquisite dall’Ateneo agli atti della procedura. L’accesso può concretamente aver luogo solo se esista un atto adottato o un documento acquisito agli atti del procedimento; ciò posto, il rimedio dell’accesso non può essere utilizzato per indurre o costringere l’Amministrazione a formare atti nuovi rispetto a documenti amministrativi già esistenti, potendo, invece, essere invocato esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso gli archivi dell’Amministrazione … Solo per spirito di precisione si evidenzia che il contenuto delle mail, scambiate tra terminali privati, potrebbe essere di natura anche strettamente confidenziale o con riferimenti alla vita privata. Per la detta ragione, in alcun modo, la resistente può pretendere, anche in via coattiva, l’ostensione dello scambio epistolare intercorso tra i membri della Commissione”.

Ma in questa occasione, come evidenziato dalla ricorrente, nel verbale n. 1 della commissione giudicatrice (di predeterminazione dei criteri di valutazione), è scritto che “Il Segretario invia il verbale sin qui redatto a mezzo di posta elettronica agli altri commissari. Dopo ampia discussione collegiale, i Commissari predeterminano i criteri della valutazione come contenuti nel presente verbale. I commissari rendono per e-mail apposita dichiarazione di approvazione dei criteri concordati”, mentre alla pag. 27 è specificato che “… la riunione collegiale è servita per avere uno scambio sincrono e progressivo di opinioni già ampiamente discusse mediante messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della commissione nei giorni 24, 27 e 30 luglio 2018 e di telefonate”.

Le stesse mail, dunque, proprio perché citate per relationem nel verbale succitato, secondo gli stessi giudici, devono essere acquisite al procedimento, sicché l’Amministrazione non può giustificare la mancata ostensione con la propria inottemperanza all’obbligo di acquisizione.