Malattie rare, i diritti dei pazienti sul posto di lavoro

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Dopo le norme sull’inserimento lavorativo, OMaR spiega le agevolazioni professionali per i malati rari

Tra i tanti problemi che sorgono nella vita di chi scopre di avere una malattia rara c’è quello del lavoro. Gli ostacoli possono essere molti, dalla necessità di cambiare reparto o mansioni al bisogno di rivedere l’orario, passando per la valutazione del telelavoro e tanto altro.

Fortunatamente, in Italia esistono delle agevolazioni per i malati rari sul posto di lavoro che però, in molti casi, passano dal riconoscimento dell’invalidità civile in base alla patologia e/o dagli accordi contenuti nel contratto collettivo nazionale di categoria.

Il primo passo da fare affinché un malato raro possa usufruire di tutte le agevolazioni al lavoro, dunque, è quello di avviare l’iter per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile. Abbiamo già visto come, a fronte del riconoscimento di una percentuale d’invalidità superiore al 46%, il malato raro ha automaticamente diritto all’inserimento nelle liste di collocamento mirato. Inoltre, con una percentuale uguale o superiore al 51%, il lavoratore avrà diritto a un periodo di congedo per cure fino a 30 giorni all’anno.

In base a quanto prescritto dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, oltre al collocamento mirato, ogni malato raro che sia in grado di continuare l’attività lavorativa, viene tutelato nello svolgimento delle proprie mansioni compatibilmente alla propria patologia attraverso:

– LA PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO
In caso di impiego pubblico, il malato raro cui sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 67% vanta il diritto di precedenza nella scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, tra quelle disponibili, sia in fase di primo collocamento che di trasferimento.

Il trasferimento “automatico” nella sede di lavoro più vicina, sia nel settore pubblico che in quello privato, invece, è automatico in caso di riconoscimento di handicap grave. In questo caso lo stesso diritto è estendibile anche al familiare che si occupa del malato.

– L’ASSEGNAZIONE A MANSIONI ADEGUATE
Il lavoratore malato raro assunto in quota categorie protette (ovvero con invalidità superiore al 46%) ha diritto a essere assegnato a mansioni adeguate alla sua capacità lavorativa. La compatibilità tra le mansioni assegnate e le condizioni del malato raro sono stabilite da un’apposita Commissione operante presso le ASL territoriali, il cui intervento può essere richiesto tanto dal datore di lavoro quanto dal lavoratore stesso.

Se, nel corso del periodo di assunzione, le condizioni di salute del lavoratore dovessero aggravarsi, con conseguente riduzione o modifica delle capacità lavorative, il malato raro ha diritto ad essere assegnato a mansioni equivalenti o anche inferiori, purché compatibili con lo stato di salute, mantenendo in ogni caso il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza. Soltanto nel caso in cui nel luogo di lavoro non esistano mansioni adatte alle capacità lavorative residue dell’invalido la legge prevede che si possa risolvere il contratto.

– L’ESONERO DAL LAVORO NOTTURNO
Come abbiamo già avuto modo di approfondire, il lavoratore affetto da patologia oncologica rara può chiedere di essere esonerato dai turni lavorativi notturni a seguito della presentazione di un certificato attestante l’inidoneità a tali mansioni, rilasciato dal medico competente o da una struttura sanitaria pubblica. Anche il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile in stato di handicap grave ha diritto a non svolgere un lavoro notturno.

– LA REVISIONE DEGLI ORARI DI LAVORO
Restando in tema di tumori rari, il malato che voglia continuare a lavorare dopo la diagnosi e durante i trattamenti puoi usufruire di forme di flessibilità per conciliare i tempi di cura con il lavoro, come ad esempio il tempo parziale (o part time). Il diritto di chiedere e ottenere dal datore di lavoro il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, mantenendo il posto, fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non consentirà al lavoratore di riprendere il normale orario di lavoro.

– IL TELELAVORO
Una soluzione più ‘estrema’ di revisione della prestazione lavorativa è quella dello svolgimento delle proprie mansioni “a distanza”, tipicamente da casa, restando funzionalmente e strutturalmente collegati all’attività aziendale tramite strumenti informatici e telematici.

– LE ASSENZE “GIUSTIFICATE”
Se un lavoratore soffre di una malattia rara e deve sottoporsi a una terapia salvavita mentre è ancora in attività, può usufruire di giorni di ricovero o di day hospital che non vanno ad accumularsi a quelli previsti dal periodo di comporto (il lasso di tempo durante il quale vige il divieto di licenziamento). La conseguenza diretta è che il lavoratore non può essere licenziato né vedersi decurtare lo stipendio se supera il tetto del comporto a causa delle assenze dovute a questo tipo di terapie.

Tuttavia, per i dettagli, occorre fare riferimento a ciò che dicono i singoli Contratti Collettivi Nazionali, sia del settore pubblico sia di quello privato. I CCNL spesso prevedono la possibilità di conservare il posto di lavoro anche nei casi in cui l’assenza per malattia determini il superamento del periodo di comporto. In caso contrario, il lavoratore affetto da malattia rara, in genere, ha diritto ad usufruire di alcuni giorni di aspettativa non retribuita per motivi di salute e di cure.

Attenzione però, l’assenza giustificata dal lavoro per delle terapie o dei periodi di malattia in seguito a una patologia rara non esenta dall’obbligo di reperibilità per un eventuale visita fiscale. È importante quindi tenere presente che i controlli possono essere fatti nelle fasce 9-13 e 15-18 per i dipendenti pubblici e nelle fasce 10-12 e 17-19 per i dipendenti privati, tutti i giorni, compresi i festivi.