PUÒ RICOMINCIARE LA PESCA DILETTANTISTICA SPORTIVA

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TUTTE LE NORME PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Dal 4 maggio è nuovamente possibile in tutto il territorio della Città Metropolitana di Torino l’attività della pesca sportiva, ovviamente nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. “La pesca, – spiega Barbara Azzarà, Consigliera metropolitana delegata all’ambiente e alla tutela della fauna e della flora – è consentita nella sua forma dilettantistica individuale sportiva, che è considerata un’attività intesa a perseguire l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni”.

L’ordinanza 50 del 2 maggio del Presidente della Regione Piemonte ha inoltre eliminato le limitazioni allo spostamento degli animali da compagnia. È quindi consentito l’allenamento e addestramento dei cani nei centri cinofili nelle aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone e nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente. L’attività dovrà essere svolta singolarmente, insieme ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle zone di addestramento e allenamento e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa in tema di contenimento della diffusione del Coronavirus.

La Regione Piemonte ha inoltre comunicato che è possibile riprendere le attività di censimento della fauna, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione, in forma individuale o al massimo con la partecipazione di due persone.

PESCA SPORTIVA: LE NORME VALIDE IN PIEMONTE

L’esercizio della pesca dilettantistica nelle acque della Regione Piemonte, ad eccezione delle acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinata al possesso della licenza di pesca di tipo B e D dilettantistica o di un permesso di pesca temporaneo. La licenza di tipo B è costituita dalle ricevute del versamento delle tariffe della tassa e soprattassa annuale regionale. La licenza è valida a partire dalla data del versamento delle due tasse ed è valida 365 giorni. Sono esonerati dal pagamento della tassa e soprattassa regionale per l’esercizio della pesca dilettantistica i cittadini italiani minori di 14 anni e le persone disabili. Le esenzioni hanno validità esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte. Coloro che intendono praticare la pesca dilettantistica nelle altre regioni debbono seguire le rispettive disposizioni regionali. La licenza di tipo A per la pesca professionale, è invece rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell’impresa di pesca e del pagamento delle tariffe della tassa di rilascio e della tassa e soprattassa annuale regionale per la licenza di tipo A. Ha validità di sei anni decorrenti dalla data di rilascio.

La licenza di tipo D per la pesca dilettantistica da parte di stranieri è costituita dalla ricevuta del versamento della sola tassa di rilascio per la licenza di tipo D. La licenza è valida per tre mesi e decorre dalla data versamento della tassa di concessione.

GLI IMPORTI DELLA TASSA E SOPRATASSA PROVINCIALE PER LE LICENZE DI PESCA RILASCIATE AI RESIDENTI NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

– tassa per la licenza A per la pesca con tutti gli attrezzi: 22 Euro

– tassa per la licenza B per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a 1,50 metri: 12 Euro

– tassa per la licenza D per gli stranieri per l’esercizio della pesca con canna con o senza mulinello; con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a 1,50 metri: 14 Euro.

Il pagamento può avvenire utilizzando un bollettino generico modello 123 sul conto corrente postale 93322337 intestato alla Regione Piemonte, tassa pesca, indicando nell’apposito spazio la seguente causale: licenza di pesca di tipo A, B o D; oppure con bonifico bancario, pagamenti via internet, canali telematici utilizzando il codice IBAN IT 62 D 07601 01000 000093322337 o il codice BIC: BPPIITRRXXX (per versamenti eseguiti dall’estero), indicando la causale: tassa pesca licenza di tipo A, B o D.

– soprattassa per la licenza A: 43 Euro

– soprattassa per la licenza B: 23 Euro

Il pagamento può avvenire un bollettino bollettino generico modello 123 sul conto corrente postale 1023349168 intestato alla Regione ma corrispondente alla Città metropolitana di Torino, indicando nell’apposito spazio la causale licenza di pesca A o B; oppure con bonifico bancario, pagamenti via internet, canali telematici utilizzando il codice IBAN IT 16 L 07601 01000 001023349168

VALIDITÀ DELLA LICENZA DI PESCA E DOCUMENTI DA PORTARE SEMPRE CON SÈ

Per il legittimo esercizio della pesca occorre essere avere sempre con sé un documento di identità e le ricevute dei bollettini di versamento della tassa e della soprattassa regionali per le licenze A e B o della ricevuta del bollettino di versamento della tassa di rilascio della licenza D, da esibire su richiesta agli agenti di vigilanza. Le licenze di pesca rilasciata nelle altre regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano hanno validità sul territorio regionale del Piemonte. Il permesso temporaneo di pesca giornaliero ha validità esclusivamente nelle acque del territorio della Città Metropolitana di Torino o della provincia in cui è stato rilasciato.

Per ulteriori informazionisull’esercizio della pesca, il rilascio della licenza di pesca professionale A, delle licenze B e D e dei permessi temporanei

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/pesca-citta-metropolitana/licenza-di-pesca-acque-interne