Reddito di cittadinanza, limiti e requisiti in un’economia familiare

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Reddito di cittadinanza:

Secondo quanto disposto dalla legge di conversione del D.L. 4/2019in materia di reddito di cittadinanza, l’Inps deve sanzionare i beneficiari, se si violano le norme di disciplina, eccetto quelle penali, e disporre la disattivazione della Carta Rdc, se si decade dal beneficio, nonché il recupero dell’indebito erogato. Per quanto riguarda i beneficiari è possibile essere sanzionati penalmente se si rendono o si utilizzano dichiarazioni e documenti falsi o attestanti circostanze non vere per ottenere il reddito di cittadinanza (reclusione fino a 6 anni), oppure nei casi di omessa comunicazione della variazione del reddito, anche se proveniente da attività irregolari, del patrimonio o di altre informazioni dovute entro il termine di 30 giorni dalla nuova occupazione, come dipendente o autonomo (reclusione da 1 a 3 anni, se le informazioni sono rilevanti per la revoca o la riduzione del beneficio). Per i datori di lavoro, invece, occupare irregolarmente soggetti beneficiari del sussidio può comportare l’aggravante e l’applicazione della sanzione in misura maggiorata del 20% con gli importi variabili da 2.160 euro a 51.840 euro, con la possibilità di ulteriori aumenti nel caso di recidiva del datore di lavoro.

Il REDDITO DI CITTADINANZA integra il reddito del nucleo familiare considerato nella sua totalità e solo in un secondo momento attribuito pro-quota ai singoli componenti. È con riferimento al nucleo familiare, quindi, che si fissa a 9.360 euro annui il valore massimo dell’Isee che consente l’accesso al beneficio economico, valore che deve essere rapportato al numero e alla composizione del nucleo familiare stesso in base alla seguente scala di equivalenza: 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1.

È importante quindi definire la composizione del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dal regolamento per la determinazione dell’ISEE (art. 3 Dpcm 159/2013), che vi ricomprende:

• soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU;
• coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo alcune situazioni del tutto particolari;
• il figlio minore di 18 anni fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
• il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.

In ogni caso, l’art. 2, c. 5 D.L. 4/2019 prevede che:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, se continuano a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Fermo restando che non ha diritto al REDDITO DI CITTADINANZA il componente del nucleo familiare disoccupato per dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni (fatte salve le dimissioni per giusta causa), per l’accesso al beneficio il nucleo deve possedere requisiti soggettivi, reddituali e patrimoniali:

– cittadinanza italiana o di Paesi dell’Unione Europea, oppure un suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
– residenza in Italia per almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
– valore ISEE inferiore a 9.360 euro rapportato alla scala di equivalenza;
– valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore 30.000 euro;
– valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a euro 6.000, con maggiorazioni rapportate al numero dei componenti;
– valore del reddito familiare inferiore a una soglia di euro 6.000 annui, anch’esso moltiplicato per il corrispondente parametro della già vista scala di equivalenza;
– non avere la disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti, né essere intestatario di navi e imbarcazioni da diporto.

Nel passaggio al Senato è stato aggiunto un emendamento secondo cui, per comprovare la composizione del nucleo e il valore del patrimonio immobiliare, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, salvo che si tratti di rifugiati politici, o quando vi sia sull’argomento una convenzione internazionale, o sia cittadino di Stati nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.
Sarà il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro degli Affari Esteri a definire l’elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE.