Reddito e Pensione di cittadinanza

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Reddito di cittadinanza:

Con il messaggio n. 1608 del 14 aprile, l’Inps indica gli ambiti di applicazione della sospensione degli obblighi di comunicazione per i titolari del reddito e della pensione di cittadinanza, nonché del Reddito di Inclusione.

Il riferimento legislativo è l’articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha disposto, a causa dell’emergenza sanitaria, la sospensione del decorso dei termini di decadenza delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da Inps e Inail, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020.

Gli ambiti di applicazione riguardano, in particolare:

Variazioni del nucleo familiare

Obbligo di presentazione di una DSU aggiornata entro il termine perentorio di due mesi. A questo proposito, l’Inps precisa che qualora la variazione del nucleo familiare intervenga nel corso del periodo di sospensione, il termine di decadenza inizierà a decorrere a partire dal 1° giugno. Laddove, invece, la variazione sia intervenuta prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe.

Lo stesso criterio di decorrenza della sospensione si applicherà per l’obbligo di comunicazione entro 30 giorni per le variazioni di quei nuclei familiari, in cui siano sopravvenuti membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, posto che tali soggetti non incidono sulla scala di equivalenza del nucleo. Analoga comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione dello stato detentivo o del ricovero e nelle ipotesi di dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa.

In applicazione dell’articolo 34 del decreto legge n. 18 del 17 marzo, anche tali obblighi di comunicazione sono sospesi dal 23 febbraio 2020, fatte salve ulteriori proroghe, e la prestazione prosegue senza soluzione di continuità.

Variazioni dell’attività lavorativa

In applicazione dell’articolo 34 del decreto, l’obbligo di comunicazione deve intendersi sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 sia per le attività di lavoro autonomo, sia per le attività di lavoro subordinato. Con riferimento a queste ultime, qualora la variazione sia intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.

Diversamente, per le sole attività di lavoro autonomo comunque avviate nel corso del primo trimestre solare del 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, per norma fissato al quindicesimo giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre solare, decorrerà dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, fatte salve eventuali proroghe.

Variazioni patrimoniali

Il termine di 15 giorni, entro il quale, a pena di decadenza, devono essere comunicate le variazioni relative al patrimonio immobiliare (ad esempio, acquisto di una seconda casa) e ai beni durevoli (ad esempio, acquisto di autoveicoli e motoveicoli) è sospeso dal 23 febbraio fino al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe. Analoga sospensione riguarda anche le variazioni del patrimonio mobiliare derivanti da donazioni o vincite.

In entrambi i casi, laddove, invece, le variazioni richiamate sono intervenute nei 15 giorni precedenti il 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo ulteriori proroghe.

Sospensione dei termini per il Reddito di inclusione (ReI)

In relazione ai nuclei di percettori del Reddito di Inclusione, sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe, gli adempimenti con riferimento:

– all’obbligo, previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di comunicare entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa il reddito annuo previsto derivante dalla stessa.

– agli obblighi di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.

Qualora l’avvio dell’attività lavorativa e/o la variazione del nucleo, nei termini sopra descritti, siano intervenuti prima del 23 febbraio 2020, i relativi termini decadenziali sono sospesi e riprenderanno a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.