Responsabilità penale dell’amministratore

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La responsabilità penale in cui può incorrere l’amministratore di condominio è principalmente di carattere omissivo.
Esistono però anche ipotesi di illecito penale di carattere commissivo – si pensi, ad esempio, all’ipotesi di appropriazione indebita aggravata -, ma l’amministratore, a causa dei compiti a esso demandati, è per lo più chiamato a rispondere di ciò che non ha fatto pur avendone l’obbligo. È pertanto opportuno, anzitutto, distinguere il reato omissivo da quello commissivo. Mentre la responsabilità commissiva si fonda sulla violazione di una norma-divieto (al soggetto è vietato tenere un certo comportamento ed il rimprovero che gli viene mosso è di avere tenuto quel comportamento vietato), la responsabilità omissiva si basa sulla violazione di una norma-comando (al soggetto è obbligato a tenere un certo comportamento ed il rimprovero che gli viene mosso è di non averlo tenuto, cioè di averlo omesso). A titolo di esempio, per il primo tipo di responsabilità si pensi al reato di ingiuria; per il secondo tipo si guardi al reato di omissione di soccorso. In ordine alla responsabilità penale dell’amministratore la giurisprudenza ritiene che l’obbligo giuridico di impedire l’evento possa nascere da qualunque ramo del diritto, quindi anche dal diritto privato. A carico dell’amministratore vi sono molteplici obblighi: da ciò possono discendere vari tipi di reati Basti pensare alle ipotesi di omicidio colposo e di lesioni colpose per non aver rimosso fonti di rischio insite nelle parti comuni nonchè alle ipotesi previste dal D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro. In tutti questi casi l’amministratore è responsabile per non avere tenuto la condotta doverosa comandata dalla norma. Per quanto riguarda, in particolare, i reati di omicidio colposo e lesioni colpose verificatisi per cause insite nelle parti comuni dell’edificio, è opportuno sottolineare che la giurisprudenza di legittimità considera l’amministratore di condominio custode delle parti comuni. Se è custode delle parti comuni deve impedire che da esse ne possano derivare eventi lesivi ai terzi (morte, lesioni personali); se omette di impedire ciò, può esserne chiamato a risponderne. Si precisa che è la stessa legge a prevedere in capo all’amministratore il potere di agire per evitare situazioni pericolose e di rischio, come disciplinato dall’art.1130 cc, comma 1, lett.4
Nella prassi quotidiana il ruolo dell’amministratore assume importanza anche nella gestione in sicurezza delle parti comuni
Essa è disciplinata principalmente dal D.Lgs n. 81/2008, meglio conosciuto come “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”.
Secondo la giurisprudenza prevalente, tale provvedimento normativo, che interessa le aziende private e pubbliche e tutti i lavoratori dei settori produttivi, è applicabile anche al condominio, inteso come luogo ove si svolgono le attività di lavoro.
In realtà è stata proprio la giurisprudenza a cimentarsi nel definire il concetto di luogo di lavoro, che il D.Lgs 81/2008 non specifica, intendendo lo stesso luogo di lavoro come un qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli. In tal senso è palese che la normativa antinfortunistica non possa non riguardare anche le parti comuni degli edifici condominiali, con l’obbligo dell’amministratore committente di verificare i requisiti tecnico professionali dell’impresa fornitrice, prima dell’affidamento dell’incarico. Ne deriva che l’amministratore, nel caso in cui affidi l’esecuzione delle opere di manutenzione su parti comuni a terzi, è considerato committente e pertanto prima di affidare l’incarico ad una ditta o ad un lavoratore autonomo, è tenuto a verificare che tale impresa o lavoratore abbia l’idoneità tecnico professionale necessaria ad eseguire il lavoro nelle parti comuni dell’edificio. In buona sostanza l’amministratore è come se fosse il datore di lavoro degli addetti che svolgono attività lavorativa nella parti comuni, con tutte le responsabilità annesse e connesse, sebbene in condominio non si possa ravvisare un vero rapporto di lavoro subordinato.
Studio Legale Arosio Doni