Ritardo nei soccorsi: c’è responsabilità penale?

0
122
ambulanza

Secondo la Corte di Cassazione sì: l’ambulanza che giunga in ritardo a causa dell’inerzia dell’operatore del 118 che, anziché inviare prontamente i soccorsi, sottovaluta le condizioni di salute riferitegli telefonicamente, incorre in responsabilità, (Sentenza n. 40036/2016 del 27.09.2016).

Allo stesso modo, sempre secondo la giurisprudenza, risponde del reato di omissione di atti d’ufficio (Art. 328 cod. pen.) il medico che nei casi di urgenza, ossia di un paziente in grave pericolo di vita, si limiti a inviare gli infermieri per il trasporto in ospedale senza essere personalmente presente sull’ambulanza (Cass., sent. n. 2060/2012 del 18.01.2012)

Ritardo nei soccorsi: c’è responsabilità civile?

Se, a causa del ritardo, colui che necessitava dei soccorsi riporta un danno alla salute, questi potrà chiedere il risarcimento del danno patito, risarcimento che sarà commisurato al grado della lesione.
Nel caso in cui dal ritardo nei soccorsi dovesse derivare addirittura la morte, il risarcimento potrà essere chiesto dai parenti più prossimi.

Per chiedere il risarcimento dei danni derivanti da ritardo nei soccorsi è possibile seguire due strade:
> costituirsi parte civile all’interno del procedimento penale intrapreso contro i responsabili: significa che la persona danneggiata potrà chiedere il risarcimento direttamente in sede penale
> citare in giudizio (civile) i responsabili.