Runts: personalità giuridica di associazione non riconosciuta

0
92

Il Consiglio Notarile di Milano con la massima n 5 del 12 gennaio 2021 ha commentato alcuni aspetti relativi all’ottenimento della personalità giuridica da parte di:

a) una associazione non riconosciuta mediante l’iscrizione al RUNTS
b) una associazione non riconosciuta che già possiede la qualifica di ETS

La massima del Consiglio Notarile di Milano esplicita che nel caso a) la deliberazione dell’assemblea di un’associazione non riconosciuta di conseguire la qualifica di ETS con personalità giuridica richiede il quorum previsto per le modifiche statutarie ed è soggetta ai controlli previsti dall’art. 22 del Codice del terzo settore: pertanto, con l’istituzione del Registro unico del terzo settore, il notaio che abbia ricevuto il relativo verbale è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni a tali fini previste dalla legge, compreso il patrimonio minimo, e a depositare i documenti nel RUNTS entro venti giorni.

In tal caso, continua la massima, la verifica patrimoniale presuppone necessariamente la presentazione di una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore ad euro 15.000,00.

Come specificato dalla massima in oggetto, “poiché l’operazione portante l’ottenimento della personalità giuridica di un’associazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l’elenco dei creditori dell’ente, prescritto per la perizia richiesta dall’art. 42-bis codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta.”

Nel caso b), prosegue la massima, se l’associazione che intende conseguire la personalità giuridica è già iscritta al RUNTS, fermo restando l’ambito del controllo del notaio, il quorum deliberativo dell’assemblea è comunque quello richiesto per le modifiche statutarie.

Anche nel caso in cui la decisione di ottenere la personalità giuridica sia assunta da un’associazione già iscritta al RUNTS e la delibera assembleare non contenga modifiche statutarie si ritiene necessaria una deliberazione dell’assemblea:

• per effetto del conseguimento della personalità giuridica, infatti, viene modificato il regime di responsabilità di coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente,
• l’efficacia delle eventuali future modifiche statutarie e delle più importanti decisioni degli associati viene subordinata ad una verifica esterna e l’ente si sottopone alle regole stabilite dall’art. 22, quinto comma, CTS per la conservazione del patrimonio minimo.

Tali cambiamenti, anche se non richiedono modifiche statutarie, mutano sensibilmente le regole dell’associazione e richiedono, quindi, il quorum deliberativo stabilito dal secondo comma dell’art. 21 c.c., oppure il diverso quorum richiesto dallo statuto per le modifiche statutarie. Per completezza si specifica che l’art 22 del CTS e l’art 18 del DM del 15 settembre 2020 in combinato disposto, pongono a carico del Notaio i controlli delle condizioni prescritte dalla legge nel caso di associazione che intenda acquisire la personalità giuridica e la qualifica di ETS. Inoltre ai sensi del comma 6 “Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

fonte dott. BROCCA MARCO