Si può portare il cane in spiaggia? Certo, ecco le regole da rispettare

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Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-06-04 11:19:13Z | |

Ordinanze emesse da Comuni e da Capitanerie di porto competenti in materia di demanio; norme provinciali in tema di sanità; leggi regionali; principi comunitari; regolamenti dei singoli stabilimenti balneari concessionari; atti di pianificazione comunale (piano spiagge); principi generali in tema di motivazione e proporzionalità degli atti amministrativi.

Bene, questo è quello che si deve sapere se si vuole portare il proprio cane in spiaggia. Non è una tragedia, proviamo a semplificare noi la questione, per spingervi a portare gli amici a 4 zampe al mare, perché anche a loro piace, come a noi.

Partiamo però da una regola base: il guinzaglio e museruola. Poi è bene sapere che sulla battigia, e sull’area immediatamente restrostante di 5 metri, è possibile il mero transito, ma non si può sostare e non si può giocare con il nostro cucciolo. Va detto, però, che in linea generale il concessionario di uno stabilimento può impedire l’accesso ai cani…

Per cui, come principio generale, su battigia e fascia di libero transito Fido è ammesso, mentre sulle zone in concessione il titolare (bagno, risorante, lido) può decidere se consentire o meno l’accesso agli animali domestici, con scelte che alcune regioni agevolano ma che non possono imporre.

Esistono quindi spiagge dog-friendly, ma per volontà dei concessionari che decidono sulla base di autonome scelte economiche. Secondo i giudici, in sede di predisposizione di piani dell’arenile, occorre prevedere tratti da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia, valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso.

Quindi, è illegittimo il divieto generalizzato di accesso degli animali sulle spiagge, quanto meno nei casi in cui il provvedimento che lo impone non preveda contestualmente l’individuazione di idonei spazi riservati. Solo in presenza di particolari esigenze igieniche, si ritiene legittimo un divieto comunale che vieti l’accesso a tutte le spiagge, stabilimenti balneari e assimilati: ma queste esigenze devono essere effettive.

In sintesi, sulle fasce immediatamente a ridosso della battigia l’accesso è consentito (giungendovi attraverso i varchi di libero transito). Per le aree in concessione, spetta ai titolari delle concessioni la scelta se attrezzarsi o meno, consentendo in conseguenza l’accesso a Fido.

Divieti generalizzati non sono possibili, ma non è ottenibile l’accesso contro la volontà del concessionario demaniale che abbia formalizzato la propria indisponibilità. Infine, vi rimandiamo a qualche nozione di base sulla importanza di assicurare i propri animali domestici.