SIM di Gianfranco Torriero (Vice Direttore Generale ABI)

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Tratto da “ Lessico Finanziario “ di Beppe Ghisolfi – ARAGNO Editore

Le SIM, cioè le Società di Intermediazione Mobiliare, sono imprese di investimento nazionali, una delle tipologie di intermediari (insieme alle banche italiane ed europee e alle imprese di investimento europee e di paesi terzi) alle quali è riservato l’esercizio professionale dei servizi di investimento nei confronti del pubblico, secondo quanto previsto dalla MiFID e dal Testo Unico della Finanza (TUF). In particolare, le SIM devono essere costituite nella forma di società per azioni, avere sede legale e direzione generale in Italia, e devono avere un capitale non inferiore a quello stabilito dalla Banca d’Italia.

Come gli altri intermediari nazionali abilitati a prestare servizi di investimento, le SIM sono iscritte in apposito Albo a seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla CONSOB. Esse, come gli altri intermediari, sono soggette alla vigilanza della CONSOB e della Banca d’Italia. In particolare, la CONSOB è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione.