Superbonus 110% interventi agevolabili anche per gli ETS

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La novità per gli ETS è che il cosiddetto superbonus 110% non è solo per gli immobili destinati a civile abitazione, ma anche per qualsiasi altro edificio da loro occupato a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione d’uso urbanistica dello stesso. Anche Onlus, OdV e Aps avranno quindi la possibilità di godere di detrazioni del 110% a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito nella L. 77/2020, legge di bilancio 2021 L. 178/2020) ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, con l’eccezione per i lavori che a tale data avranno raggiunto almeno il 60% del compimento che potranno essere prorogati fino al 31 dicembre 2022.

Un aspetto interessante per gli ETS è che l’applicabilità del superbonus non pone limitazioni al numero degli interventi sugli immobili residenziali. Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, “non essendo prevista alcuna limitazione espressa, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.”

Per quanto riguarda, invece, l’individuazione dei limiti di spesa, al pari degli altri destinatari, anche per gli interventi da parte di soggetti del Terzo Settore il tetto di spesa deve essere considerato per unità immobiliare.
I soggetti come Onlus, Aps e Odv possono quindi sostenere spese per:

interventi “trainanti”, realizzati su un edificio in condominio o su edifici unifamiliari, il cui limite di spesa andrà calcolato in base a quanto stabilito al comma 1 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020;
interventi “trainati”, il cui limite andrà calcolato ai sensi del comma 2 o dei commi 5, 6 e 8 del medesimo art. 119.
Inoltre, è possibile applicare il superbonus non solo agli immobili di proprietà ma anche a quelli detenuti grazie ad altro titolo, incluso affitto o comodato, circostanza diffusa tra Onlus, OdV e Aps che spesso occupano immobili di cui non sono proprietarie.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la Guida tematica pubblicata dall’Agenzia delle entrate. In generale, è comunque possibile reperire tutte le informazioni e la modulistica relativa al “Superbonus” nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

FONTE : CONFINI ON LINE Manuela Gualdi

https://news.concordiaets.it/