UTILIZZO PARTI COMUNI

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convivenza

Possiamo affermare che l’art.1102 del codice civile disciplina in maniera chiara come ogni condomino possa utilizzare le parti comuni condominiali.
Lo stesso così recita: ” Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Pertanto la legge, nel dare libertà ai condomini, impone anche due precisi limiti: non si possono compiere atti incompatibili con la normale destinazione d’uso delle parti comuni nè atti che rendano agli altri condomini più gravoso o addirittura impossibile l’uso di esse. Non vi devono quindi essere pregiudizievoli invadenze nell’ambito dei diritti altrui, quali immissioni o molestie.
Inoltre l’uso della cosa comune da parte del singolo condomino non può estendersi alla sua occupazione permanente, così da conseguire l’usucapione della stessa nè portare all’invasione della proprietà esclusiva di un altro condomino.
In generale quindi il condomino ha facoltà di trarre dalla parti comuni la più intensa utilizzazione possibile, a condizione che questo comportamento sia compatibile con i diritti degli altri.