Welfare: “buoni spesa” negati a migranti regolari

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E’ discriminatorio limitare il riconoscimento dei “buoni spesa” ai soli titolari del permesso per lungo soggiornanti. Così recita l’ordinanza del Tribunale Ordinario di Ferrara, n. 862/2020, accogliendo un ricorso promosso da ASGI e vari ricorrenti stranieri, con l’intervento adesivo di Camera del Lavoro di Ferrara, oltre a Cisl e Uil, contro delibera del Comune di Ferrara che voleva escludere dal beneficio i titolari di altro permesso di soggiorno, includendo il requisito della residenza anagrafica e praticando nei fatti una differenziazione tra i richiedenti “discriminatoria”: prima gli italiani, poi i comunitari infine i cittadini extracomunitari.

Nel merito, il Giudice riconosce il conflitto esistente tra l’ordinanza del Comune di Ferrara, il dettato degli artt. 2,3 e 38 della Costituzione Italiana, le norme di carattere internazionale (CEDU) e comunitario, affermando che “l’assistenza e la solidarietà sociale devono, dunque, essere riconosciute non solo al cittadino, ma anche allo straniero; nei limiti in cui poi si rifletta sul diritto alla alimentazione, quale bisogno primario di ogni essere umano, la disciplina normativa finisce per incidere – e come tale ad essere valutata – su quel ‘nucleo irriducibile’ di diritti fondamentali della persona che lo Stato deve riconoscere a tutti (come sancito dall’art. 2 del TUI3), indipendentemente dalle norme che regolano il soggiorno nello Stato”.

“Si tratta del diritto all’alimentazione – si legge nel verdetto – che costituisce il presupposto per poter condurre un’esistenza minimamente dignitosa e la base dello stesso diritto alla vita e alla salute. Non vi è dubbio, quindi, che si tratta di quel nucleo insopprimibile di diritti fondamentali che spettano necessariamente a tutte le persone in quanto tali” (Tribunale Roma n. 12835/2020 del 22 aprile 2020)”. Citando poi la Corte Costituzionale il giudice sottolinea che “non si potrebbe ravvisare alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza prevista dalla disposizione impugnata per i soli immigrati e la situazione di disagio economico che il contributo in questione mira ad alleviare […] occorre che la distinzione non si traduca mai nell’esclusione del ‘non cittadino’ dal godimento di diritti fondamentali che attengono ai ‘bisogni primari’ della persona, indifferenziabili e indilazionabili, riconosciuti invece ai cittadini “

Con ulteriori motivazioni, il Giudice ha accertato il carattere discriminatorio della condotta del Comune di Ferrara, ordinando al Sindaco pro tempore (Alan Fabbri – Lega Nord, ndr) di riformulare i criteri per l’ottenimento del beneficio, basandosi sul pari trattamento dovuto ai richiedenti che si trovino nella medesima situazione di disagio.