Attraverso una circolare diffusa in serata, il Ministero dell’Interno ha chiarito il provvedimento contenuto nell’articolo 13 del Dpcm del 17 giugno 2021
Che raccomanda la verifica dei documenti di identità “a soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi” nonché “proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività”. Dopo la conferma da parte del Garante della Privacy, si dispone quindi che i gestori e titolari dei locali al chiuso dovranno verificare l’autenticità del Green Pass senza, tuttavia, richiedere il documento d’identità al cliente; quest’ultimo punto spetterà alle forze dell’ordine.
A tal proposito però, il gestore può procedere in caso di “palese difformità o incongruenza” tra la persona e le informazioni riportate sul green pass. Chiarimento che avviene a seguito delle polemiche sull’ingresso del certificato verde sia nei bar che nei ristoranti al chiuso.

