Juve, caso plusvalenze: i precedenti e le possibili sanzioni

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Le 42 plusvalenze nel mirino della Covisoc, poi la perquisizione della Guardia di Finanza nelle sedi di Torino e Milano della Juventus alla ricerca di documenti relativi alla compravendita giocatori e alla formazione dei bilanci per gli anni 2019-21.

E, ancora, l’indagine della Procura di Torino per “false comunicazioni delle società quotate” ed “emissione di fatture per operazioni inesistenti“, nell’inchiesta il vertice societario e i direttori delle aree business, financial e gestione sportiva.

Plusvalenze sospette per oltre 282 mln in 3 anni

Come riporta l’agenzia ANSA, plusvalenze per 282 milioni in tre anni “connotate da valori fraudolentemente maggiorati”. C’è questo dato alla base dell’indagine della procura di Torino. Ma ora, cosa rischia la Juventus?

Dal falso in bilancio alla giustizia sportiva

Nell’ambito dell’inchiesta denominata “Prisma”, dove sono sei gli indagati tra cui Agnelli, Nedved e Paratici, gli articoli di riferimento per il reato di falso in bilancio sono il 2621 e il 2622 del Codice Civile e il decreto legislativo 74/2000. Per quanto riguarda la giustizia sportiva, c’è un precedente che nel 2018 partì dalle stesse premesse. La Corte d’Appello federale allora condannò il Chievo Verona a tre punti di penalizzazione per “reiterata violazione ed elusione delle norme di prudenza e correttezza contabile”. Questa decisione fu confermata dal Collegio di garanzia, mentre la Procura federale chiedeva 15 punti di penalizzazione. In quell’inchiesta, inoltre, figurava anche il Cesena: club che però non fu sanzionato perché fallito.

Cosa dice l’articolo 31 del Codice Figc

Premesso che i contenuti dell’inchiesta “Prisma” sono tutti da chiarire, nell’ambito del Codice Figc sappiamo che il comma 1 dell’articolo 31 fa riferimento a “informazioni mendaci, reticenti o parziali” ma anche a “comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica”. In questo caso ammenda e diffida sono le sanzioni. Il comma 2, invece, si rivolge a “chi tenta di ottenere l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa”. In questo secondo caso, si va dalla penalizzazione all’esclusione del campionato. Ma è improbabile che si verifichino sanzioni relative al comma 2.