Protocollo ACRI-MEF di Giorgio Righetti (Direttore Generale dell’ACRI)

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Tratto da “ Lessico Finanziario “ di Beppe Ghisolfi – ARAGNO Editore

Il Protocollo ACRI-MEF firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, e dal Presidente dell’Associazione delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio spa, Giuseppe Guzzetti, il 22 aprile 2015, rappresenta una tappa fondamentale nel processo di regolamentazione dell’attività delle Fondazioni di origine bancaria. Obiettivo del Protocollo è quello di definire in maniera puntuale e precisa alcuni aspetti relativi alla governance, alla gestione del patrimonio e all’attività istituzionale delle Fondazioni di origine bancaria rispetto a quanto già indicato nelle norme previste dal decreto legislativo 153/99 che regola l’intera materia.

Il Protocollo si inserisce sul solco di un percorso avviato autonomamente dalle Fondazioni che ha portato alla elaborazione, nell’aprile 2012, della Carta delle Fondazioni, un codice di autoregolamentazione volto a supportarne, attraverso i principi in esso contenuti, il processo evolutivo. Successivamente, ACRI, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, ha avvertito l’esigenza di effettuare un ulteriore passo in avanti, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e di porre le basi per un ulteriore rafforzamento dei principi e delle regole di gestione che regolamentano la vita delle Fondazioni. Sulla base di tale convincimento, ACRI, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che rappresenta l’autorità di vigilanza delle Fondazioni di origine bancaria, ha avviato il percorso per la messa a punto del Protocollo che, nel confermare la validità dell’impianto normativo della legge “Ciampi” (legge n. 461 del 1998 e D.Lgs. n. 153 del 1999), ne ha chiarito la portata operativa con riferimento ad alcuni principi in essa contenuti.

Il Protocollo rappresenta un inedito risultato sia nella forma che nella sostanza. Nella forma, in quanto per la prima volta il rapporto tra una autorità di vigilanza pubblica e soggetti privati viene regolamentato attraverso uno strumento tipico delle relazioni tra soggetti privati, cioè un accordo. Nella sostanza, perché il Protocollo non è stato ispirato da un intento punitivo, ma dall’obiettivo di contenere i rischi che per la natura di investitori istituzionali e, al tempo stesso, di soggetti con finalità di interesse generale, incombono sulle Fondazioni, e di liberarne ulteriormente il potenziale a beneficio dell’intera collettività. Sul piano dei contenuti, vanno innanzitutto sottolineati due importanti riconoscimenti istituzionali inseriti nel preambolo del Protocollo. Il primo, alle Fondazioni di origine bancaria, per la positiva azione svolta nei settori di intervento, per il sostegno al terzo settore e per l’assunzione di responsabilità nei confronti dei territori di maggior svantaggio del Paese con iniziative quali la costituzione della Fondazione con il Sud.
Il secondo, ad ACRI, per il “ruolo di interlocutore nella definizione di prassi e criteri di vigilanza”, citando, peraltro, proprio la Carta delle Fondazioni quale valido esempio per “la diffusione tra le Fondazioni di buone pratiche operative e l’elaborazione di codici e prassi comportamentali.”
L’articolato del Protocollo affronta poi i tre ambiti oggetto di intervento: la gestione del patrimonio, la go- vernance e l’attività istituzionale.

Con riferimento alla gestione del patrimonio, il Protocollo, nell’alveo del principio generale del decreto legislativo 153/99 che, all’articolo 5, comma 1 stabilisce che “le fondazioni, nell’amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata”, fornisce alcune indicazioni operative conseguenti.

In particolare:

• fissa un limite alla concentrazione degli investimenti su un unico soggetto pari a un terzo del totale dell’at- tivo, prevedendo un arco temporale di dismissione degli eventuali investimenti in eccedenza, pari a 3 anni per i titoli quotati e 5 anni per i titoli non quotati, e prevedendo altresì un processo di monitoraggio delle esposizioni finanziarie;
• pone un divieto generale all’indebitamento, fatte salve esigenze temporanee e limitate di liquidità, che in ogni caso non possono superare il 10% della consi- stenza patrimoniale;
• pone un limite all’investimento in contratti e strumenti finanziari derivati, ammessi solo con finalità di copertura o nei casi in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

Sul fronte della governance il protocollo si concentra su quattro fondamentali aspetti:

• il numero e la durata dei mandati degli Amministra- tori. Viene posto il limite massimo di due mandati consecutivi a prescindere dall’organo statutario in cui vengono espletati e la durata massima del mandato del Presidente, dei componenti dell’Organo di Amministrazione e dell’Organo di Controllo non può essere superiore ai quattro anni. Espletati due mandati consecutivi, è necessario attendere almeno tre anni per poter essere nuovamente nominati;

• la selezione dei componenti gli organi. Nel richiamare i principi di professionalità, competenza e auto- revolezza, nonché di indipendenza e terzietà, il Protocollo prevede una processo periodico di verifica pubblica volto a favorire la massima rappresentatività del territorio e degli interessi sociali sottesi all’attività istituzionale per la designazione dei componenti l’Organo di Indirizzo della Fondazione;
◦ i corrispettivi per i componenti gli organi. Vengono fissate delle soglie massime di spesa per gli Amministratori, determinate in funzione della dimensione patrimoniale delle Fondazioni, nonché un limite massimo per il compenso corrisposto al Presidente della Fondazione;
◦ incompatibilità e ineleggibilità. Vengono introdotte incompatibilità tra incarichi politici e incarichi in Fondazione, prevedendo anche una discontinuità temporale di almeno un anno tra incarico politico e ingresso negli organi della Fondazione. Medesima discontinuità è prevista tra incarichi nella banca conferitaria e nella Fondazione.
Infine, con riferimento all’attività istituzionale, il Protocollo si sofferma su tre aspetti principali:
◦ la trasparenza, definendo un set minimo di informazioni che debbono essere rese pubbliche da parte delle Fondazioni, e facendo un esplicito richiamo alla chiarezza e all’accessibilità delle informazioni, soprattutto con riferimento alle modalità di richiesta di contributi;
◦ gli strumenti erogativi, indicando il bando come modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare, nonché gli elementi minimi che debbono essere in essi contenuti;
◦ la valutazione ex post dei risultati, con riferimento agli obiettivi conseguiti con le iniziative finanziate, ai rela- tivi costi e all’impatto sociale generato, ove misurabile.

Il Protocollo è stato sottoscritto da 85 Fondazioni (tutte associate ad ACRI) sulle 88 esistenti. Dopo la firma è stato avviato il processo di adeguamento degli statuti volto a recepire le novità introdotte dal Protocollo, che si è completato nel corso del 2016.